Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e le FIU’s estere riguarda già ora dati personali rilevanti ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e della lotta contro il finanziamento del terrorismo. Sebbene a questo riguardo nell’articolo 32 capoverso 2 lettera a LRD la legge menzioni solo il riciclaggio di denaro, l’interpretazione teleologica ammetterebbe anche lo scambio di informazioni nell’ambito del finanziamento del terrorismo. Con l’integrazione di questa aggiunta, lo scambio di informazioni in quest’ultimo ambito ottiene un’espressa base giuridica.
2.2 Nuovi atti preparatori al riciclaggio di denaro
Le Raccomandazioni del GAFI elencano gli atti preparatori al riciclaggio di denaro; nelle Raccomandazioni rivedute il catalogo degli atti prepraratori al riciclaggio è stato ampliato. Le Raccomandazioni del GAFI qualificano ora come atti preparatori al riciclaggio di denaro diverse azioni quali, in particolare, gravi crimini di contrabbando in materia doganale, reati insider e manipolazione dei corsi. Per la relativa attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI è sufficiente effettuare modifiche puntuali nelle sanzioni previste per le singole fattispecie nel Codice penale come pure una modifica nel diritto penale amministrativo e una nell’assistenza internazionale in materia penale.
2.2.1 Contrabbando organizzato (art. 14 cpv. 4 AP DPA)
Per introdurre la fattispecie del contrabbando organizzato viene inserita una nuova disposizione della truffa qualificata in materia di prestazioni di tasse nell’articolo 14 capoverso 4 del diritto penale amministrativo. Questa disposizione viene formulata quale fattispecie qualificata e quindi come crimine. Il contrabbando organizzato è pertanto un potenziale atto preparatorio al riciclaggio di denaro. Le caratteristiche della qualifica della fattispecie sono l’associazione a una banda, il conseguimento di notevoli guadagni e la perpetrazione continuata del reato.
In materia doganale il contrabbando si riferisce unicamente al traffico di merci. Il contrabbando organizzato nel traffico di merci, che viene perpetrato continuamente per conseguire notevoli guadagni può essere punito con la reclusione fino a cinque anni e una multa fino a un milione di franchi, rispettivamente con una pena pecuniaria.
La fattispecie rientra nelle truffe in materia di prestazioni di tasse di cui all’articolo 14 DPA. Le caratteristiche della fattispecie della truffa in materia di prestazioni devono quindi essere adempiute. Pertanto, l’autore deve conseguire con un comportamento subdolo una restituzione di tasse o di altre prestazioni. Solo se in aggiunta a queste fattispecie sussistono gli estremi dell’associazione a una banda, della perpetrazione continuata del reato e del conseguimento di notevoli guadagni è adempiuta la fattispecie qualificata del contrabbando organizzato. Ne consegue che nella legislazione doganale non devono essere qualificati singoli reati, ma devono figurare casi generali di grave criminalità con la fattispecie del contrabbando organizzato. Per questa ragione nell’articolo 14 capoverso 4 AP DPA si rinuncia a elencare singole disposizioni o leggi. Un simile modo di procedere comporterebbe