Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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inoltre il rischio che in caso di nuove leggi o modifiche di leggi in materia doganale bisognerebbe ogni volta adeguare l’articolo 14 capoverso 4 AP DPA.
La caratteristica del mirare a conseguire notevoli guadagni è stata scelta consapevolmente. Se come caratteristica si richiedesse un guadagno già conseguito, la fattispecie sarebbe raramente adempiuta e potrebbe essere punita solo come tentativo. Dimostare che ogni singolo coautore ha conseguito un notevole guadagno riuscirebbe raramente, soprattutto nei casi in cui è possibile sequestrare la merce contrabbandata prima che venga venduta e che sia conseguito il guadagno. Gli autori devono agire come banda e ciascuno deve prestare il proprio contributo alla realizzazione della fattispecie. Per escludere i reati minori da questa norma penale è richiesto il mirare a conseguire notevoli guadagni. Questa espressione esiste anche in altre fattispecie (ad es. nell’art. 19 cpv. 2 della legge sugli stupefacenti14). La concretizzazione quantitativa di tale espressione viene lasciata alla giurisprudenza. In particolare bisognerà tener conto delle peculiarità dell’affare e del mercato.
È da presupporre che il "riciclaggio" di valori patrimoniali in Svizzera sia punibile anche quando questi derivino da reati commessi all’estero, le cui caratteristiche corrispondano alla nuova fattispecie dell’articolo 14 capoverso 4 AP DPA (cfr. art. 305bis n. 3 CP). Poiché le norme penali amministrative proteggono di regola solo il proprio Stato, con riferimento all’atto preparatorio è sufficiente la reciproca punibilità astratta.
Il contrabbando organizzato secondo l’articolo 14 capoverso 4 AP DPA è quindi qualificato come reato. L’articolo 21 capoverso 1 DPA presuppone quindi che nei casi in cui è da prevedere una pena privativa della libertà, il giudizio dovrebbe spettare a un tribunale penale. L’articolo 21 capoverso 1 DPA conferisce la competenza per l’avvio di un procedimento al Dipartimento preposto. In tal modo il Dipartimento competente riceve un ruolo importante. I dipartimenti devono garantire che i casi in cui è da prevedere una pena privativa della libertà vengano direttamente trasmessi al tribunale penale.
La nuova fattispecie del contrabbando organizzato di cui all’articolo 14 capoverso 4 DPA, concepita quale truffa qualificata in materia di prestazioni di tasse è, a causa della pena prevista, formulata quale crimine e costituisce quindi un atto preparatorio al riciclaggio di denaro.
2.2.2 Operazioni insider e manipolazione dei corsi (art. 161 AP CP e art. 161bis AP CP)
Nel nuovo elenco degli atti preparatori al riciclaggio di denaro delle rivedute Raccomandazioni del GAFI figurano ora anche i reati borsistici delle operazioni insider e della manipolazione dei corsi15.
Nel quadro della presente revisione entrambe le norme penali svizzere interessate, vale a dire l’articolo 161 CP (sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali; in breve: operazioni insider) e l’articolo 161bis CP (manipolazione dei corsi), saranno
14 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121).
15 «Insider trading and market manipulation», cfr. Raccomandazione 1 ed elenco degli atti preparatori nella definizione dell’espressione «Designated categories of offences» nell’allegato «Glossary»