Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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in casi qualificati strutturate come crimini e quindi come potenziali atti preparatori al riciclaggio di denaro. In tal modo, le operazioni insider qualificate e la manipolazione dei corsi qualificata costituiranno in pari tempo fattispecie sottoposte all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD.
Questo nuovo obbligo di comunicazione non comporta l’ampliamento della sorveglianza sulle transazioni richiesta dal diritto in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza del 18 dicembre 2002 della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro16. In particolare esso non obbliga gli intermediari finanziari a introdurre un’ampia sorveglianza delle operazioni (trade surveillance). La variante dell’obbligo di comunicazione dell’articolo 9 capoverso 1 LRD presa in considerazione scatta unicamente quando l’intermediario finanziario è a conoscenza o ha il sospetto fondato che valori patrimoniali provengano dalle suddette fattispecie, cosa che può accadere solo dopo l’esecuzione della relativa transazione. Ex ante l’obbligo di comunicazione non deve comportare che gli intermediari finanziari debbano esaminare sistematicamente e automaticamente ogni transazione prima che questa venga effettuata, vale a dire quindi senza che vi sia a questo punto conoscenza o sospetto fondato di potenziali operazioni insider o manipolazioni dei corsi.
2.2.2.1 Nuova definizione delle fattispecie rilevanti per reati insider attraverso l’abrogazione del numero 3 dell’articolo 161 CP
La presente revisione intende altresì adempiere la mozione Jossen del 12 giugno 200217 "Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading)", trasmessa dal Consiglio nazionale il 4 ottobre 2002 e dal Consiglio degli Stati il 2 ottobre 2003. L’intervento incarica il Consiglio federale di proporre al Parlamento una modifica dell’articolo 161 CP, affinché la disposizione penale sullo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali si applichi anche alle vendite di titoli effettuate prima dell’annuncio di un crollo dei profitti, al fine di neutralizzare gli effetti di un deprezzamento delle quotazioni. Nella motivazione della mozione si rimanda alla sentenza del 15 aprile 2002 del Tribunale federale 2A.567/2001, in cui la Corte suprema ha confermato la sua giurisprudenza in ordine all’assistenza amministrativa internazionale, secondo la quale l’annuncio di guadagni o di perdite non rientrerebbe nella definizione di fatti confidenziali di cui all’articolo 161 numero 3 CP. La mozione Jossen mira dunque a estendere le fattispecie rilevanti per reati insider nell’articolo 161 CP ai cosiddetti profit warning.
Questo progetto va oltre quanto richiesto dalla mozione Jossen. L’articolo 161 numero 3 CP non viene solo esteso a fattispecie di profit warning ma la concretizzazione legale restrittiva delle fattispecie rilevanti per reati insider di cui al numero 3 dell’articolo 161 CP viene integralmente abrogata. Ciò soddisfa anche le richieste del settore bancario. La prevista soppressione del numero 3 ha conseguenze per l’intera norma penale, nel senso che la definizione delle operazioni insider in quanto tali viene intesa in modo più ampio. Di conseguenza, con la soppressione del numero 3 dell’articolo 161 CP, l’interpretazione della fattispecie,
16 RS 955.022.
17 N 02.3246.