Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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in particolare la definizione del concetto di fatto suscettibile di avere un influsso notevole sul corso dei titoli, viene lasciata alla prassi e alla giurisprudenza.

2.2.2.2 Operazioni insider: qualificazione della fattispecie dell’insider primario quale crimine; aumento della pena per coloro che ricevono informazioni privilegiate (art. 161 n. 1 e 2 AP CP)

Per attuare le Raccomandazioni rivedute del GAFI la pena comminata all’insider primario di cui all’articolo 161 numero 1 AP CP viene portata a reclusione fino a cinque anni, detenzione o multa (risp., secondo la nuova parte generale del CP, cinque anni di pena detentiva o multa). In tal modo il reato passa da delitto a crimine. L’alternativa della multa alla pena detentiva, già possibile attualmente, viene tuttavia mantenuta.

Con la configurazione delle fattispecie insider secondo l’articolo 161 numero 1 AP CP come crimini, questi diventano ora soggetti all’obbligo di comunicazione ai sensi del vigente articolo nonché del nuovo articolo 9 capoverso 1 AP LRD; l’obbligo di comunicazione sussiste tuttavia solo quando ne derivano valori patrimoniali, rispettivamente, come enunciato nella legge "che [...] provengano da un crimine". Affinché una fattispecie diventi soggetta all’obbligo di comunicazione una o più transazioni devono essere state effettuate a una determinata data o entro un determinato lasso di tempo. Chi non vende i propri titoli, benché sia a conoscenza di un fatto rilevante di operazioni insider, anche in futuro non dovrebbe essere toccato dall’articolo 161 CP.

La fattispecie di coloro che ricevono informazioni privilegiate di cui all’articolo 161 numero 2 AP CP non viene configurata come crimine, ma rimane un delitto (art. 9 cpv. 2 CP risp. art. 10 cpv. 3 nCP). Già oggi questa variante di reato è punita con una pena inferiore a quella prevista dall’articolo 161 numero 1 CP. In tal modo si tiene conto della vigente differenziazione in materia penale tra l’insider primario e coloro che ricevono informazioni privilegiate. In ogni modo, la pena comminata a coloro che ricevono informazioni privilegiate viene, secondo l’articolo 161 numero 2 AP CP, portata da un anno a tre anni di detenzione (o di pena detentiva).

In tal modo l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD si limita alle fattispecie di cui al numero 1 dell’articolo 161 CP che, per gli intermediari finanziari, sono anche più semplici da riconoscere che non quelle relative a coloro che ricevono informazioni privilegiate secondo l’articolo 161 numero 2 CP. La variante di reato di coloro che ricevono informazioni privilegiate secondo l’articolo 161 numero 2 CP si ricollega invero alla variante di reato dell’insider primario secondo il numero 1 e quindi a un crimine. Coloro che ricevono informazioni dettagliate commettono invece solo dei delitti, per cui il vantaggio patrimoniale procurato illecitamente dalle operazioni insider non proviene, rispettivamente solo indirettamente, da un crimine.

La qualificazione della fattispecie penale dell’insider primario secondo l’articolo 161 numero 1 AP CP quale crimine e - in caso di sospetto fondato - l’obbligo di notifica che ne deriva non significa che gli intermediari finanziari, oltre agli obblighi di diligenza già esistenti, debbano esaminare per conto proprio nel caso