Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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concreto, già prima dell’effettuazione di transazioni di borsa o già all’inizio di una relazione di affari, se il titolare del deposito sia un potenziale insider primario. L’obbligo di comunicazione sorge quando vi è il sospetto che un valore patrimoniale provenga da un crimine, vale a dire dopo aver effettuato una transazione di borsa su mandato di un insider primario.
D’altra parte, la fattispecie delle operazioni insider non subisce modifiche di carattere materiale. Viene semplicemente adeguata la terminologia, nel senso che non si parla più di titoli negoziati in borsa o in preborsa, altri titoli ecc. Ora - come nel vigente articolo 161bis CP (manipolazione dei corsi) - si parla di valore mobiliare trattato in borsa.
2.2.2.3 Manipolazione dei corsi (art. 161bis AP CP)
Il tenore e la pena dell’articolo 161bis AP CP rimangono invariati e formano ora la fattispecie di base. Tuttavia viene aggiunto un secondo numero per casi qualificati, secondo il quale in presenza di un caso grave possono essere comminate la reclusione fino a cinque anni, la detenzione o la multa (risp. dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del CP, la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria). Quale caratteristica affinché esista un caso grave è richiesto un "notevole vantaggio patrimoniale".
In tal modo, nella costellazione della manipolazione dei corsi, le fattispecie che sottostanno all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD si limitano ai casi in cui è stato realizzato un notevole vantaggio patrimoniale. Il valore patrimoniale da bloccare secondo l’articolo 10 LRD deve essere in relazione con il reato. Pertanto in determinati casi è possibile che debba essere bloccata solo una parte di un conto o di un deposito.
2.2.3 Contraffazione di merci (art. 155 n. 2 AP CP) e pirateria di prodotti (art. 67 cpv. 2 AP LDA)
Nell’elenco degli atti preparatori al riciclaggio di denaro, le Raccomandazioni rivedute del GAFI annoverano ora anche la contraffazione di merci e la pirateria dei prodotti18.
2.2.3.1 Contraffazione di merci (art. 155 n. 2 AP CP)
Per contraffazione di merci si intende l’imitazione in un qualsiasi modo di prodotti che con l’intento dell’inganno vengono spacciati per l’originale. Il diritto penale vigente punisce con la detenzione o con la multa chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, contraffà o falsifica merci19, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione. Se il colpevole
18 «Counterfeiting and piracy of products», cfr. Raccomandazione 1 ed elenco degli atti preparatori nella definizione dell’espressione «Designated categories of offences» nell’allegato «Glossary»..
19 Art. 155 CP, contraffazione di merci.