Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
fa mestiere di tali operazioni è punito con la detenzione, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione. La fattispecie vuole garantire che l’acquirente non riceva merce che potrebbe comperare solo per un prezzo minore o non comprerebbe affatto se sapesse che non corrisponde a ciò che viene simulato. È merce ogni cosa mobile che può essere oggetto di commercio, il che corrisponde alla definizione di prodotto ai sensi delle raccomandazioni. Attualmente la contraffazione di merci è considerata delitto.
Per attuare le Raccomandazioni rivedute del GAFI sulla contraffazione di merci viene creata una fattispecie qualificata della contraffazione di merci, configurata come crimine. Quale qualifica è introdotto il criterio dell’attività commerciale (mestiere). Il quadro penale previsto per la contraffazione di merci qualificata, vale a dire per la contraffazione per mestiere ai sensi dell’articolo 155 numero 2 AP CP viene elevato a reclusione fino cinque anni o alla detenzione (risp. pena detentiva fino a 5 anni o pena pecuniaria con l’entrata in vigore della revisione della parte generale del codice penale). In tal modo la contraffazione di merci per mestiere diventa crimine e rappresenta un atto preparatorio al riciclaggio di denaro.
Diverse disposizioni penali accessorie, come ad esempio nella legge sulla protezione dei marchi, nella legge federale contro la concorrenza sleale, nella legge sul design o nella legge sulle derrate alimentari prevedono, nel relativo settore20, punibilità per attività intese a falsificare o ingannare. Si tratta di delitti o contravvenzioni ai sensi del codice penale. L’articolo 62 della legge sulla protezione dei marchi prevede però una pena fino a cinque anni di detenzione e una multa fino a 100’000 franchi21. Dopo l’entrata in vigore della revisione delle disposizioni generali del codice penale, il fatto sarà punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria (la pena detentiva può tuttavia essere cumulata alla pena pecuniaria). In tal modo i relativi atti nell’ambito della protezione dei marchi diventano, secondo l’articolo 62 della legge, crimini e quindi un atto preparatorio al riciclaggio di denaro.
Alla luce dei diversi scopi di protezione delle norme penali, le suddette disposizioni penali accessorie sono in reale concorrenza con l’articolo 155 AP CP, per cui è possibile una sentenza di colpevolezza per entrambi i delitti senza che venga limitato il campo d’applicazione dell’articolo 155 AP CP.
2.2.3.2 Pirateria di prodotti (art. 67 cpv. 2 AP LDA)
La riveduta Raccomandazione del GAFI include la pirateria di prodotti nell’elenco dei possibili atti preparatori al riciclaggio di denaro.
Nel caso della pirateria di prodotti o di copie pirata viene creata, in violazione del diritto d’autore o di un diritto di protezione affine, una copia illegale di un’opera esistente o di una parte di essa. Presupposto per la punibilità non è ingannare terzi con la contraffazione, al contrario: gli acquirenti sono generalmente consapevoli che stanno acquistando una copia illegale di un’opera. Secondo il diritto d’autore svizzero, a querela di parte, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa
20 Art. 61 e 62 legge sulla protezione dei marchi, art. 3 lett. b e d in combinato disposto con l’art. 23 LCSI, art. 41 legge sul design (RS 232.12), art. 48 lett. h legge sulle derrate alimentari.
21 Secondo l’art. 36 CP la durata massima della detenzione è generalmente di tre anni.