Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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chiunque intenzionalmente e illecitamente allestisce indebitamente un’opera, la offre, la mette in circolazione o la fa vedere o udire22.
Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100’000 franchi (art. 67 cpv. 2 LDA). Sono opere le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche, in particolare anche programmi per computer, opere acustiche e visive, libri, piani ecc.23. La pirateria di prodotti è qualificata come delitto, rispettivamente come contravvenzione.
Per attuare la Raccomandazione GAFI viene aumentato il quadro penale per la fattispecie qualificata della violazione professionale del diritto d’autore in cui rientra la pirateria per mestiere di prodotti (art. 67 cpv. 2 LDA); essa è punita con la reclusione fino a cinque anni, detenzione o multa (risp. pena detentiva fino a cinque anni o pena detentiva dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni generali del CP).
2.2.4 Traffico illecito di migranti (art. 111 disegno della legge federale sugli stranieri): adeguamento nel quadro della revisione della LS
Nell’elenco delle Raccomandazionoi del GAFI rivedute è ora compreso anche la tratta di esseri umani24.
La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri dovrà essere modificata per permettere l’inclusione del traffico illecito di migranti negli atti preparatori al riciclaggio (nuovo art. 111 del progetto di revisione della LS). Questa modifica è prevista nel quadro della revisione della legge federale sugli stranieri che è in corso e di cui è responsabile l’Ufficio federale della migrazione. Il progetto di revisione è stato discusso dal Consiglio nazionale (Camera prioritaria) che ha approvato la modifica del nuovo articolo 111 in questione25.
2.3 Assistenza giudiziaria in materia penale (art. 3 cpv. 3 AIMP)
Le Raccomandazioni rivedute del GAFI prevedono che deve tra l’altro essere prestata assistenza giudiziaria per il contrabbando e il riciclaggio di denaro effettuato su denaro proveniente dal contrabbando (cfr. cap. 2.2.1). Inoltre dovrebbe pure essere possibile l’estradizione per riciclaggio di denaro proveniente dal contrabbando. Qualora l’estradizione non fosse possibile, secondo le Raccomandazioni rivedute del GAFI il Paese in questione dovrebbe prevedere la possibilità del perseguimento in via sostitutiva. In Svizzera, in ambito fiscale, in caso di truffa in materia di tasse la collaborazione internazionale è già possibile; tuttavia è solo possibile prestare assistenza giudiziaria accessoria. Secondo il diritto
22 Art. 67 cpv. 1 lett. d-g LDA.
23 Definizione legale secondo l’articolo 2 LDA.
24 «Migrant smuggling», cfr. Raccomandazione 1 ed elenco degli atti preparatori nella definizione dell’espressione «Designated categories of offences» nell’allegato «Glossary».
25 cfr. Boll. Uff. 2004, 1148 segg.