Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
vigente non è pertanto ammessa l’estradizione. Qualora si intenda ampliare oltre al quadro giuridico attuale la collaborazione giudiziaria in materia penale al contrabbando organizzato ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 AP DPA a tutte le parti dell’AIMP, in particolare quindi anche all’estradizione, è necessario adeguare l’articolo 3 capoverso 3 AIMP.
Mediante la nuova formulazione dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP viene garantito che in futuro possa esistere un’ampia collaborazione grazie a un’apertura controllata dei casi qualificati di truffa in materia di tasse, vale a dire per i casi di contrabbando organizzato. In tal modo, in caso di contrabbando organizzato non vi è solo assistenza giudiziaria accessoria, ma anche estradizione. Ciò è senz’altro applicabile anche al riciclaggio di valori patrimoniali che provengono da una truffa qualificata in materia di tasse, in quanto secondo tutte le parti dell’AIMP per l’atto preparatorio è già possibile la collaborazione.
2.4 Modifiche dell’assoggettamento nell’ambito dell’intermediazione finanziaria (art. 2 cpv. 3 AP LRD)
Le Raccomandazioni rivedute del GAFI qualificano numerose nuove attività estranee al settore bancario e finanziario come a rischio di riciclaggio e richiedono il loro assoggettamento a norme contro il riciclaggio. In tal modo fiduciari immobiliari, commercianti di metalli e pietre preziose, avvocati, notai, fiduciari e fornitori di prestazioni nel settore della costituzione e dell’amministrazione di società sono considerati come a rischio di riciclaggio. Nel senso di un intervento basato sui rischi, le Raccomandazioni rivedute del GAFI richiedono un pertinente dispositivo di difesa contro il riciclaggio di denaro qualora persone, che lavorano in queste categorie professionali, effettuino operazioni per i loro clienti. Se queste attività costituiscono intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 LRD, si giustifica un completo assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD.
La vigente regolamentazione della legge sul riciclaggio di denaro copre già una grande parte di questi nuovi assoggettamenti del GAFI. Pertanto, fiduciari immobiliari, commercianti di metalli e pietre preziose, avvocati, notai, fiduciari e fornitori di prestazioni nel settore dell’amministrazione di società sono già ora assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro se, per conto di terzi, su mandato di un cliente trasferiscono denaro a terzi e se custodiscono o amministrano valori patrimoniali. In questi settori il progetto apporta quindi solo un chiarimento della regolamentazione vigente dell’articolo 2 capoverso 3 LRD (cfr. cap. 2.4.1 fino a 2.4.7).
L’attuale prassi dell’Autorità di controllo in merito alle prestazioni per il traffico di pagamenti che vengono effettuati su mandato del creditore (incasso) non prevede un assoggettamento di queste attività alla legge sul riciclaggio di denaro. La presente revisione non modifica il diritto vigente e la relativa prassi. Anche i rapporti di incasso continueranno a non essere assoggettati alla legge.
A seguito delle Raccomandazioni rivedute del GAFI le attività nei settori del commercio con metalli e pietre preziose come anche con immobili verranno d’ora in avanti assoggettate al nuovo regime per le attività di commercio introdotto nella