Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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legge sul riciclaggio di denaro. A differenza dell’intermediario finanziario, che fornisce prestazioni a nome e per conto terzi o che limita la sua attività commerciale a strumenti finanziari, il nuovo obbligo di assoggettamento riguarda persone e imprese che per proprio conto o per conto di terzi commerciano con merci dei suddetti settori. Tali merci non costituiscono strumenti finanziari.

Oltre agli assoggettamenti richiesti dal GAFI, in risposta a una Raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, anche il commercio di opere d’arte (commercio di arti figurative) viene ora assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro (regime per le attività commerciali).

2.4.1 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento (art.

2 cpv. 3 lett. b AP LRD)

Secondo il diritto in vigore, l’articolo 2 capoverso 3 LRD include attività attribuibili al settore finanziario. In base alla clausola dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD l’Autorità di controllo ha sviluppato una prassi per i servizi nel campo delle operazioni di pagamento che verrà ora esplicitamente precisata in questa disposizione di legge.

Secondo il diritto in vigore e la prassi dell’Autorità di controllo è in particolare considerato intermediario finanziario ai sensi della clausola generale dell’articolo 2 capoverso 3 LRD chiunque accetta denaro da un committente e, in base alle sue istruzioni, lo trasferisce a un beneficiario (art. 2 cpv. 3 lett. b n. 2 AP LRD). Ciò vale in particolare per persone che nei confronti del loro committente («versatore di denaro») svolgono la funzione di «esecutori dei pagamenti». Quale esempio per questo tipo di persone può essere menzionato il mediatore che si assume questo ruolo oltre alle sue attività di mediazione. Gli esecutori di pagamenti agiscono sempre in nome e per conto di terzi. La loro parte contraente è l’acquirente.

Per contro, l’attività del commissionario degli acquisti, che opera per conto di terzi e per conto proprio, non rientra nell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD, anche se il flusso di denaro, rispettivamente l’esecuzione dei pagamenti non avviene direttamente dall’acquirente al venditore, bensì passa dal commissionario degli acquisti. Di conseguenza, a titolo d’esempio, il commerciante di opere d’arte, che a nome proprio ma per conto di terzi effettua operazione non è assoggettato all’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD.

In generale per la qualifica quale intermediario finanziario nel suddetto senso non riveste importanza il settore nel quale vengono effettuate le citate attività.

La prassi dell’Autorità di controllo relativa all’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD viene esplicitamente inserita nella legge sul riciclaggio attraverso una riformulazione della stessa disposizione. Affinché sia più chiaro, l’articolo 2 capoverso 3 lettera b numeri 2 e 3 AP LRD viene completato con l’aggiunta "oppure che ricevono pagamenti per conto di un mandante e trasmettono questo denaro a un beneficiario secondo le istruzioni del mandante" (n. 2) "oppure che effettuano ordini di pagamento per terzi in base a una procura bancaria" (n. 3).

Da queste operazioni dell’esecutore di pagamenti su mandato dell’acquirente devono essere distinti i mandati di incasso. In questo caso su mandato del creditore viene infatti incassato denaro presso i debitori. Questa attività non costituisce