Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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un’intermediazione finanziaria e continuerà a non essere assoggettata alla legge sul riciclaggio di denaro.

Secondo la Raccomandazione GAFI 12 b determinate attività nel settore del commercio immobiliare dovrebbero essere assoggettate a un regime contro il riciclaggio di denaro. Nella relativa Raccomandazione non si fa riferimento al settore ma a un’attività26. Questa attività rientra già oggi nell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD, ossia quando l’operazione avviene su mandato dell’acquirente. Si rinuncia a un ulteriore assoggettamento all’articolo 2 capoverso 3 AP LRD del settore immobiliare quale intermediazione finanziaria. Nel commercio immobiliare, chi non viene in contatto con il relativo denaro e quindi non effettua intermediazioni finanziarie non è assoggettato alla LRD. La pura intermediazione immobiliare non è pertanto inclusa.

Ora anche i notai che nel quadro dell’autenticazione di acquisti di immobili ricevono il prezzo d’acquisto o una parte di esso sono sottoposti alla LRD ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 AP LRD. Il notaio agisce quale "esecutore di pagamenti" se riceve dall’acquirente il prezzo d’acquisto e lo trasferisce al venditore. Nei confronti della banca il notaio può, in caso di versamento di questi importi, a seconda dei casi, compilare il modulo R, vale a dire la dichiarazione al momento dell’apertura di un conto o deposito da parte di un avvocato o notaio svizzero. In questo modo può rinunciare a rivelare alla banca il nome dell’avente economicamente diritto. L’assoggettamento dei notai in questo settore permette di colmare questa lacuna. Con la formulazione legata all’attività viene dunque attuata sia la Raccomandazione 12 b, sia la 12 d.

2.4.2 Cambio del denaro - trasferimento di denaro - trasporto di denaro (art. 2 cpv. 3 lett. c AP LRD)

Con la nuova formulazione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c AP LRD viene precisato che il cambio di denaro, il trasferimento di denaro e di valori come pure il trasporto di denaro e di valori sono sottoposti alla legge sul riciclaggio. Materialmente con l’articolo 2 capoverso 3 lettera c AP LRD non vengono costituiti nuovi assoggettamenti. Finora l’attività di cambio del denaro era contemplata dalla legge attraverso la formulazione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD ("commerciano per conto proprio [...] biglietti di banca e monete).

Secondo la prassi dell’Autorità di controllo, il trasporto di denaro e di valori è già ora sottoposto alla legge per il tramite della clausola generale dell’articolo 2 capoverso 3 LRD. Si tratta di una prestazione di servizio nel cui ambito una persona "aiuta a trasferire valori patrimoniali di terzi". Tuttavia il campo d’applicazione di questa disposizione secondo la prassi dell’Autorità di controllo si limita al trasporto di denaro contante, metalli preziosi e titoli al portatore, che a causa della loro liquidità sono particolarmente a rischio per il riciclaggio di denaro. Dato che tale prassi non era completamente chiara nel testo della legge vigente, con la nuova formulazione si vuole creare una situazione giuridica univoca e promuovere la sicurezza del diritto.

26 Nel testo originale in inglese:"Real estate agents – when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate".