Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Il trasporto di denaro e altri valori patrimoniali liquidi si presta a essere abusato per il riciclaggio di denaro. In particolare anche in caso di trasporto di denaro oltre confine vi sono, a livello internazionale, indizi che viene utilizzato per il finanziamento del terrorismo. Grazie a queste conoscenze il 22 ottobre 2004 il GAFI ha emanato la Raccomandazione speciale IX riguardo ai cosidetti "corrieri di denaro (cash courier)".
In questa disposizione dell’articolo 3 capoverso 2 lettera c AP LRD viene anche integrata l’attività di trasferimento di denaro e di valori. Il loro assoggettamento avveniva finora attraverso la clausola generale dell’articolo 2 capoverso 3 LRD. Essa corrisponde inoltre all’assoggettamento dell’attività di "alternative remittance" richiesto nella Raccomandazione speciale VI del GAFI. Con l’esplicita menzione di queste attività in una propria lettera c dell’articolo 2 capoverso 3 AP LRD viene promossa la certezza del diritto.
2.4.3 Metalli preziosi bancari (art. 2 cpv. 3 lett. d AP LRD)
Conformemente alla prassi dell’Autorità di controllo sull’assoggettamento del commercio di metalli preziosi alla legge sul riciclaggio possono essere qualificati come strumenti finanziari solo metalli preziosi bancari e non metalli preziosi grezzi o metalli preziosi elaborati. Il commercio con strumenti finanziari è di principio sottoposto alla legge. I metalli preziosi grezzi sono tuttavia considerati materie prime e il loro commercio in borsa per conto di terzi di conseguenza assoggettato (cfr. cap. 2.4.4). Secondo la legislazione in vigore e la citata prassi, il commercio in proprio e per clienti con metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sui metalli preziosi (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge sul controllo dei metalli preziosi; LCMP, RS 941.31 e art. 144a dell’ordinanza sul controllo dei metalli preziosi; OCMP, RS 941.311) è sottoposto alla legge sul riciclaggio. Di conseguenza l’articolo 2 capoverso 3 lettera d AP LRD viene conseguentemente precisato; al riguardo non viene più utilizzata l’espressione "metalli preziosi" dal significato ampio, ma solo "metalli preziosi bancari". Materialmente questa modifica non cambia nulla all’attuale assoggettamento.
2.4.4 Commercio di materie prime (art. 2 cpv. 3 lett. e AP LRD)
Il commercio con materie prime e loro derivati è già sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD) se viene effettuato tramite borsa. In tal caso si tratta di strumenti finanziari il cui commercio di principio giustifica l’intermediazione finanziaria, benché la prassi abbia limitato l’assoggettamento nell’ambito del commercio di materie prime al commercio per conto di terzi. Ora, il commercio di materie prime viene inserito in una lettera (lett. e) separata dell’articolo 2 capoverso 3 AP LRD. La formulazione corrisponde alla prassi sviluppata dall’Autorità di controllo con l’interpretazione della legge. L’introduzione del commercio con materie prime e loro derivati in una lettera a sé stante dell’articolo 2 capoverso 3 AP LRD intende promuovere la certezza del diritto. Materialmente non cambia nulla all’attuale assoggettamento.