Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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Con la formulazione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera e AP LRD continua a essere toccato solo il commercio per conto di terzi di materie prime e loro derivati. L’esame dell’assoggettamento del commercio per proprio conto di materie prime, consigliato dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, è stato effettuato e ha portato alla conclusione che un tale assoggettamento non si impone. Un confronto giuridico internazionale ha dimostrato che il commercio per proprio conto di materie prime non è assoggettato in nessun ordinamento giuridico. Né il GAFI, né la proposta della Terza Direttiva sul riciclaggio di denaro dell’UE prevedono un assoggettamento di questo tipo. Un’azione solitaria della Svizzera incontrerebbe giustamente incomprensioni nel settore in questione. I commercianti di materie prime attivi in Svizzeri sarebbero svantaggiati.

2.4.5 Gestione patrimoniale (art. 2 cpv. 3 lett. f AP LRD)

In virtù dell’articolo 2 capoverso 3 lettera e LRD la gestione patrimoniale è già sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro. La formulazione è tuttavia molto generale ("gestiscono patrimoni"). Nell’articolo 2 capoverso 3 lettera f AP LRD la gestione di patrimoni è sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro in base a un tenore più preciso, secondo cui sono intermediari finanziari le persone che "esercitano la gestione patrimoniale individuale o collettiva (...)". Grazie a questa precisazione viene stabilito che forme di investimento collettive, come ad esempio le società d’investimento, sono sottoposte alla legge. In tal modo la prassi dell’Autorità di controllo viene esplicitamente fissata nella legge.

Nelle Raccomandazioni del GAFI vengono sempre usate le espressioni "gestione patrimoniale individuale" e "gestione patrimoniale collettiva". Il medesimo testo viene impiegato anche nelle direttive dell’UE. La nuova formulazione della legge sul riciclaggio di denaro riprende questo tenore per evitare discrepanze oggettivamente infondate.

Le società di investimento sono forme di investimento collettive chiuse che agiscono da intermediari finanziari tra gli investitori e le partecipazioni da finanziare. Esse mirano a investimenti collettivi di capitale e servono in primo luogo al conseguimento di utili e/o di utili in capitale senza perseguire un’attività prettamente imprenditoriale. Le società d’investimento sono sottoposte alla legge in quanto strumento dell’investimento e dell’amministrazione collettivi di fondi. Dato tuttavia che le azioni delle società d’investimento, in ogni caso se quotate in borsa, sono trattate unicamente o per la maggior parte da intermediari finanziari autorizzati, in particolare banche, sorgerebbe un doppione se li si costringesse in questi casi a rispettare anche gli obblighi di diligenza secondo la legge sul riciclaggio di denaro. Analogamente alla regolamentazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LRD per le direzioni di fondo, che sono sottoposte alla legge solo se tengono conti delle quote o se offrono o vendono personalmente le proprie quote, anche le società d’investimento devono essere sottoposte alla legge qualora offrano o vendano esse stesse proprie azioni. Le società d’investimento che fanno vendere le proprie azioni via terzi, banche, fiduciari ecc. - sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro - non vengono quindi anche stesse sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro.

Qualora le società d’investimento dovessero in futuro essere sottoposte alla legge sui fondi d’investimento e quindi alla vigilanza della Commissione federale delle