Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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banche occorrerebbe trasporre il loro assoggettamento nell’articolo 2 capoverso 2 LRD.
2.4.6 Amministrazione di società (art. 2 cpv. 3 lett. i AP LRD)
Secondo le Raccomandazioni GAFI 12 lettere d ed e, le attività di avvocati, notai e contabili come pure di "trust and company service provider (TCSP)" nel campo dell’amministrazione di società dovrebbero essere sottoposte a un sistema per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Le società di domicilio, quale veicolo finanziario, sono altamente a rischio per il riciclaggio di denaro. Per questa ragione è giustificato assoggettare gli "amministratori", vale a dire gli organi di tali veicoli, alla legge sul riciclaggio di denaro.
In Svizzera l’attività di organo presso società di domicilio (ad es. quale consiglio d’amministrazione, di fondazione o trustee) è già assoggettata alla legge sul riciclaggio di denaro in virtù della prassi adottata dall’Autorità di controllo. Questa prassi viene ora recepita nella legge attraverso la riformulazione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera i AP LRD. In tal modo l’assoggettamento degli organi di società di domicilio, riconducibile all’interpretazione della legge, viene ora sancito esplicitamente da una base legale.
Le Raccomandazioni GAFI 12 d ed e non utilizzano l’espressione "organi di società di domicilio", ma menzionano avvocati, notai, contabili e TCSP. Contrariamente a questa formulazione e conformemente alla concezione attuale della legge sul riciclaggio di denaro, l’articolo 2 capoverso 3 lettera i AP LRD è consapevolmente formulato con riferimento all’attività e non alla categoria professionale. In tal modo chiunque eserciti l’attività di organo di una società di domicilio è sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro se lo fa professionalmente.
Secondo la concezione della legge sul riciclaggio di denaro la nuova disposizione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera i AP LRD è quindi riferita all’attività. Essa si limita intenzionalmente all’assoggettamento dell’"esecuzione di transazioni" e corrisponde pertanto anche alle esigenze delle Raccomandazioni GAFI. A causa della loro posizione gli organi di società di domicilio hanno la facoltà di disporre dei valori patrimoniali della società che, dal punto di vista economico, sono dell’avente economicamente diritto della società. Questi organi effettuano transazioni per la società. A tal riguardo gli organi sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro, il che è giustificato anche dalla concezione della legge. L’obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) è legato al blocco dei beni (art. 10 LRD) per assicurare l’accesso delle autorità di giustizia ai valori patrimoniali interessati. Un blocco dei beni può tuttavia essere effettuato solo da chi ha anche effettivamente accesso al denaro dei clienti. Nel presente caso si tratta degli organi della società di domicilio.
2.4.7 Costituzioni di società (art. 2 cpv. 3 lett. j AP LRD)
Le nuove Raccomandazioni GAFI 12 d e 12 e prevedono che determinate persone che effettuano transazioni nell’ambito della costituzione di una società debbano