Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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2.5 Nuovo regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)
Secondo la Raccomandazione 24 b del GAFI, gli Stati membri devono garantire la vigilanza sulle «categorie di imprese e di professioni non finanziarie» presso le quali il GAFI ha accertato un rischio elevato di riciclaggio di denaro. In Svizzera non occorre intervenire nella maggior parte dei casi menzionati nelle Raccomandazioni del GAFI, perché l’attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD è oggetto di vigilanza. Questo è particolarmente il caso quando - a prescindere dall’operazione di base originaria - «l’esecutore di pagamenti» accetta denaro per conto dell’acquirente e lo trasmette al venditore, purché agisca in nome e per conto di terzi, ossia non intervenga personalmente come acquirente o venditore. A questo titolo esso diviene un intermediario finanziario. Non rientra in questo ambito l’incasso, operazione nella quale si accetta e si trasmette denaro per conto del creditore; la legislazione in vigore non ne prevede l’assoggettamento, né lo prospetta in futuro.
Conformemente all’attuale articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD (nuovo art. 2 cpv. 3 lett d ed e AP LRD), il commercio di banconote, di monete, di divise e di metalli preziosi bancari per conto proprio o per conto di terzi, come pure il commercio di materie prime e dei relativi derivati per conto di terzi sottostanno come intermediazione finanziaria alla legislazione sul riciclaggio di denaro. In questi casi non si tratta di una vera e propria attività commerciale, bensì di operazioni di intermediazione finanziaria.
Le attività commerciali vere e proprie non rientrano a tutt’oggi nel campo di applicazione della legislazione sul riciclaggio di denaro. In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD, le attività commerciali in diversi rami esposti a un rischio elevato di riciclaggio saranno d’ora in poi assoggettate a uno speciale regime in materia di riciclaggio di denaro. Occorre anzitutto chiarire che non saranno sottoposti a questo nuovo regime i singoli rami in genere, bensì le attività commerciali in tali rami. Si tratta concretamente del commercio di opere d’arte (commercio di arti figurative), il commercio di pietre preziose grezze, il commercio di metalli preziosi lavorati e di pietre preziose lavorate, nonché il commercio di immobili.
L’allineamento delle attività del settore commerciale esposte al rischio di riciclaggio di denaro con le intermediazioni finanziarie vere e proprie non è materialmente giustificato. Inoltre il supplemento di onere amministrativo e finanziario sarebbe sproporzionato per i rami toccati. Per questo motivo le attività che esulano dal settore finanziario - attività che a mente delle Raccomandazioni del GAFI concernono un settore commerciale esposto al rischio di riciclaggio di denaro e vanno pertanto sottoposte a un regime in materia di riciclaggio - saranno quindi assunte nella legge sul riciclaggio di denaro, ma disciplinate separatamente. L’introduzione di un nuovo regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali è compatibile con le Raccomandazioni del GAFI: a prescindere dalla vigilanza da parte dello Stato e dalla vigilanza da parte delle associazioni professionali - associazioni che la terminologia del GAFI denomina «self regulatory organisation (SRO)», pur non essendo paragonabili agli OAD della LRD - permane la possibilità di garantire altrimenti l’osservanza degli obblighi di diligenza, di documentazione e di comunicazione, per esempio per il tramite di disposizioni penali mirate. Il regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali è fondato su