Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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questo principio. Del resto, i settori a rischio di riciclaggio non verranno assoggettati a un regime completo di sorveglianza nemmeno nell’UE, come risulta dalla proposta della Terza Direttiva in materia di riciclaggio dell’UE.

2.5.1 Condizioni di assoggettamento delle attività commerciali al regime in materia di riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 1 lett.b AP LRD)

Accanto al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile agli intermediari finanziari, con la presente revisione viene introdotto un nuovo regime applicabile alle operazioni che non rientrano nell’intermediazione finanziaria, ma che sono attività commerciali. Tali operazioni si caratterizzano come segue:

– un’attività commerciale nel cui contesto non viene effettuata un’intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD, ossia un’attività che non si riferisce a banconote, monete, divise e metalli preziosi bancari, né a materie prime e ai relativi derivati trattati in borsa, che

– è esercitata a titolo professionale, e

– nel cui ambito viene accettato denaro in contanti di importo rilevante.

A mente delle Raccomandazioni del GAFI, in alcuni rami espressamente menzionati nell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD sussiste un elevato rischio di riciclaggio di denaro. Per questo motivo le operazioni in ambito di commercio di pietre preziose grezze, di commercio di metalli preziosi lavorati, di pietre preziose lavorate e di commercio di immobili sono sottoposte al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali. L’assoggettamento del commercio di opere d’arte (commercio di arti figurative) al regime del riciclaggio di denaro si fonda sulle pertinenti raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. Anche il commercio di opere d’arte è sottoposto al regime applicabile alle attività commerciali.

Per delimitare le attività commerciali sottoposte al regime da quelle che non lo sono ci si fonda inoltre sul carattere professionale dell’attività. Soltanto chi esercita a titolo professionale queste attività sottostà al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali. All’Autorità di controllo è assegnata la competenza di definire in un’ordinanza la nozione di esercizio di un’attività a titolo professionale (cfr. in merito cap. 2.7.8). L’Autorità di controllo ha già concretato in questa forma la nozione di attività svolta a titolo professionale di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD28.

L’accettazione di un importo rilevante di denaro costituisce il terzo criterio cumulativo. La definizione della nozione di importo rilevante sarà effettuata per via di ordinanza. Di massima ci si atterrà alle Raccomandazioni del GAFI e agli sforzi dell’UE, che prevedono in genere valori corrispondenti a circa 25’000 franchi.

Per quanto concerne l’assoggettamento delle attività in questione, bisogna evidenziare che il regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività com-

28 Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD, RS 955.20).