Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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merciali vale sia per il commercio per conto proprio, sia per il commercio per conto di terzi. Il commerciante interviene di volta in volta in nome proprio. Se invece la persona interessata interviene unicamente come «esecutore del pagamento», ossia assume in nome e per conto dell’acquirente la sola trasmissione del prezzo di acquisto, si è in presenza di un’intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD (cfr. in merito cap. 2.4.1.). Se la medesima persona interviene in nome e per conto di terzi in un’operazione di incasso, ossia per conto del venditore, essa non sottostà attualmente, né in futuro, alla legge.

2.5.2 Obblighi applicabili (art. 2a AP LRD)

All’articolo 2a LRD, il regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali prevede ora che le persone che vi sono sottoposte debbano osservare i principali obblighi della legislazione sul riciclaggio di denaro secondo gli articoli 3 segg. LRD, obblighi la cui violazione è sanzionata (art. 36a AP LRD).

Dato che gli obblighi di diligenza statuiti dagli articoli 3 segg. LRD sono anzitutto concepiti per le relazioni d’affari permanenti e che nel quadro delle attività commerciali vengono precipuamente effettuate operazioni di cassa29, l’applicazione di codeste disposizioni a questo regime in materia di riciclaggio di denaro è possibile solo in modo limitato. In questo senso l’obbligo del rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto sancito dall’articolo 5 LRD non può valere anche nel campo del regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali, perché tale obbligo presume una relazione d’affari permanente.

Le persone sottoposte al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali devono pertanto osservare i seguenti obblighi di diligenza:

– articolo 3 capoversi 1 e 2 LRD (obbligo di identificazione): una condizione dell’assoggettamento al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali è l’accettazione di denaro in contanti di importo rilevante. In considerazione del fatto che nel caso delle operazioni di cassa va effettuata un’identificazione a partire da un importo rilevante, per quanto concerne il regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali bisognerà in ogni caso procedere all’identificazione di persone che non sono già state verificate una prima volta. A tale scopo una copia del documento di identificazione deve essere allegata agli atti.

– articolo 4 capoverso 1 lettere a e b LRD (accertamento relativo all’avente economicamente diritto): le operazioni commerciali sono disbrigate senza eccezioni per il tramite di operazioni di cassa. Ne consegue che in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LRD dovrebbe in ogni caso essere richiesta una dichiarazione scritta relativa all’avente economicamente diritto.

29 Conformemente all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 10 ottobre 2003 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (ORD AdC; RS 955.16) sono operazioni di cassa tutte le «operazioni in contanti (segnatamente il cambio e la vendita di assegni di viaggio), la sottoscrizione a contanti di titoli al portatore, i trasferimenti di denaro e di valori nonché la compera e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari permanente».