Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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comunque elevato il rischio di riciclaggio di denaro sul mercato dell’arte. Occorre inoltre rammentare che, dopo gli Stati Uniti d’America, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, la Svizzera costituisce per la sua importanza il quinto mercato mondiale delle opere d’arte. La Gran Bretagna, la Francia e la Germania hanno trasposto a livello interno la Seconda Direttiva sul riciclaggio di denaro dell’Unione Europea e sottoposto il commercio di opere d’arte a taluni obblighi di diligenza per impedire il riciclaggio di denaro. Come una delle piazze dove viene realizzata una delle più forti cifre d’affari e anche per motivi di reputazione, la Svizzera non può permettersi di escludere il commercio di opere d’arte dalla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD, al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali sono sottoposte le persone che «a titolo professionale acquistano o vendono per conto proprio o per conto di terzi opere delle arti figurative e accettano in tale contesto importi rilevanti di denaro in contanti». Il termine di «opere delle arti figurative» va inteso nel senso dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c della legge del 9 ottobre 199230 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA). Il rinvio alla nozione della legislazione sul diritto d’autore è opportuno per due diversi motivi: anzitutto il rischio di riciclaggio di denaro dovrebbe essere maggiore per questo tipo di opere d’arte (diversamente per esempio dalle opere letterarie). Secondariamente il concetto di «opere delle arti figurative» è ben circoscritto dalla prassi e dalla dottrina, circostanza che agevola l’applicazione della legge sul riciclaggio di denaro. Per quanto concerne il campo d’applicazione personale dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD, va precisato che poco importa che il termine di protezione di 70 anni giusta l’articolo 29 capoverso 2 lettera b LDA sia già spirato o no. Pertanto anche il commercio di opere molto antiche delle arti figurative (opere d’arte archeologiche ed etnologiche) rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD. Inoltre l’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD non opera una distinzione tra i contratti di compravendita ordinari e le vendite all’asta praticate in particolare dalle ditte di vendita all’asta. La vendita all’asta si distingue dal contratto ordinario di compravendita soltanto nella procedura di fissazione del prezzo, non però dal profilo del diritto materiale.

L’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD non si applica invece agli artisti che vendono direttamente le loro opere e accettano in singoli casi denaro in contanti. In questa fattispecie è già assente l’attività commerciale (compera a scopo di rivendita).

Con l’assoggettamento delle persone attive nel commercio di opere delle arti figurative al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali viene anche dato seguito al postulato 01.3514 del consigliere nazionale Hans Widmer; il postulato in questione esige che il Consiglio federale «presenti alle Camere federali un rapporto su possibilità e dimensioni del riciclaggio di denaro nello svolgimento di attività di commercio di opere d’arte e di gioielli nonché esamini le misure da adottare per fronteggiare il fenomeno del riciclaggio in questo settore». I rischi di riciclaggio di denaro in ambito di commercio di opere d’arte e di gioielli sono stati esaminati nel corso dei lavori preparatori della revisione della LRD. In considerazione dell’elevato potenziale di rischio, il Consiglio federale propone nell’ambito del presente progetto di sottoporre il commercio di opere d’arte e di gioielli al regime in materia di riciclaggio applicabile alle attività commerciali

30 RS 231.1.