Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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Per le operazioni sottoposte a questo regime applicabile alle attività commerciali, questo obbligo sarebbe sproporzionato. Pertanto le persone sottoposte a questo regime devono procedere all’accertamento dell’avente economicamente diritto come previsto dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b LRD: devono richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto soltanto se il partner contrattuale non è identico all’avente economicamente diritto, se sussistono dubbi in merito o se il partner contrattuale è una società di sede.

– articolo 7 LRD (obbligo di allestire e conservare i documenti)

– articolo 9 AP LRD (obbligo di comunicazione)

2.5.3 Sanzione in caso di violazione degli obblighi di diligenza (art. 36a AP LRD)

Le persone e le società sottoposte al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali devono ottemperare agli obblighi di diligenza enumerati all’articolo 2a LRD. L’inosservanza o la violazione di questi obblighi di diligenza è sanzionata dalla nuova norma di diritto penale amministrativo dell’articolo 36a AP LRD (cfr. in merito cap. 2.7.21).

2.5.4 Attività commerciali sottoposte

2.5.4.1 Commercio di opere d’arte (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)

Il GAFI non ha inserito il commercio di opere d’arte nella revisione del mese di giugno 2003 delle sue Raccomandazioni. Non esiste un’analisi fondata in merito, benché la questione sia stata dibattuta nell’ambito della revisione delle Raccomandazioni. Il commercio di opere d’arte figura invece nella Seconda Direttiva 2001 dell’Unione Europea sul riciclaggio di denaro. Conformemente all’articolo 2a numero 6 della Direttiva, gli obblighi di diligenza si applicano «alle persone che praticano il commercio di beni di ingente valore, come le pietre preziose e i metalli preziosi, o di opere d’arte e ai banditori di aste, purché il pagamento sia effettato in contanti e superi almeno 15’000 euro». Anche nella proposta Terza Direttiva sul riciclaggio di denaro è previsto che gli obblighi di diligenza valgano per queste persone.

Nell’ambito del controllo ulteriore effettuato presso l’Autorità di controllo nell’autunno del 2003 (successivamente all’ispezione decisa nel 2001), la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha invitato il Dipartimento federale delle finanze a esaminare l’opportunità di sottoporre il commercio di opere d’arte nel quadro di una futura revisione della legge. Inoltre, nel corso dei dibattiti parlamentari relativi alla legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC), l’assoggettamento del commercio di opere d’arte alla legge sul riciclaggio di denaro è stato di massima valutato positivamente.

Non è possibile fornire dati numerici esatti sull’entità del riciclaggio di denaro nel settore del commercio di opere d’arte. Gli esperti in Svizzera e all’estero ritengono