Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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per il tramite dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD. Il postulato è pertanto adempito e può essere tolto di ruolo.
In un intento di chiarificazione bisogna rammentare che il solo commercio di opere delle arti figurative è sottoposto al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali, purché non si sia in presenza di un’intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD: come illustrato sopra al capitolo 2.4.1, la fornitura in ambito di commercio di opere d’arte di prestazioni del traffico dei pagamenti in nome e per conto di terzi dev’essere qualificata come intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b AP LRD. Questo si applica sia ai pagamenti in contanti, sia ai trasferimenti elettronici.
Non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b AP LRD i casi di incasso. Tali casi esulano sempre dal campo d’applicazione della legge sul riciclaggio di denaro, né vi saranno sottoposti in futuro. Secondo la prassi attuale dell’Autorità di controllo - prassi peraltro ripresa nell’articolo 2 capoverso 3 lettera b AP LRD - non è data intermediazione finanziaria se il commerciante di opere d’arte interviene in nome e per conto del venditore, nel senso che incassa il denaro dal debitore (acquirente) e lo trasmette al venditore. Anche in futuro questo tipo di incasso non rientrerà nel campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro.
2.5.4.2 Commercio di pietre preziose grezze come pure di metalli preziosi lavorati e di pietre preziose lavorate (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)
Il GAFI ravvisa un rischio elevato di riciclaggio di denaro nel commercio di metalli preziosi e di pietre preziose e segnatamente anche nel commercio al dettaglio. Esso si riferisce in merito al suo rapporto sulle tipologie del riciclaggio 2002-200331.
Il commercio di pietre preziose secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD include sia il commercio con le pietre preziose lavorate, sia quello con le pietre preziose grezze. Diversamente dai metalli preziosi bancari, le pietre preziose grezze non possono affatto essere qualificate di massima come strumenti finanziari. Nel caso delle pietre preziose grezze non è infatti data la caratteristica della fungibilità, indispensabile invece ai fini della qualifica di un prodotto finanziario e affermativa nel caso dei metalli preziosi bancari e delle materie prime trattate in borsa. Fungibilità significa «costanza integrale di qualità, in modo da poter scambiare tra di loro singoli pezzi o quantitativi» (Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 468). Non è possibile determinare anticipatamente la qualità delle pietre preziose grezze in fatto di peso finale e di taglio. Non esiste pertanto una quotazione ufficiale come nel caso dei metalli preziosi, ma solo elenchi interni al settore, con prezzi indicativi delle pietre tagliate, pubblicati dalle ditte commerciali.
Un’ulteriore importante peculiarità che si oppone alla qualifica generale delle pietre preziose grezze come strumenti finanziari è il fatto che anche a livello internazionale il commercio di pietre preziose grezze non viene attribuito al settore finanziario. In questo senso, per esempio, l’OMC non indica tale attività nella rubrica «Finan-
31 Report of Money Laundering Typologies 2002-2003, del 14 febbraio 2003, pag. 19, n. 45: http://www.fatf-gafi.org/pdf/TY2004_en.PDF