Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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cial Services» dell’elenco «Service Sectoral Classification List (elenco W120)» allestito nel contesto del GATS. Conformemente alla «Central Product Classification (CPC)» della UN Statistic Division, i «precious and semi-precious stones» sono elencati nella rubrica «Other minerals». Il commercio di «non-metallic minerals» è menzionato nella rubrica «Distributive trade service» e non nella rubrica «Financial and related services»32. Per questi motivi il commercio di pietre preziose grezze non è di massima assunto come intermediazione finanziaria in una lettera dell’articolo 2 capoverso 3 LRD.

Come già esposto al capitolo 2.4.1, la fornitura di prestazioni del traffico dei pagamenti in ambito di commercio delle pietre preziose grezze deve invece essere qualificata come intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD. Questo si applica sia ai pagamenti in contanti, sia ai trasferimenti elettronici. Pertanto è superflua la menzione specifica di questa attività nella legge.

Le pietre preziose grezze sono in genere caratterizzate da un’elevata stabilità di valore e dalla conseguente facile trasferibilità. Si è in presenza di una forte liquidità dei materiali e degli oggetti. All’atto della vendita finale nei commerci specializzati, le transazioni in contanti con importi rilevanti possono costituire un problema. Il denaro proveniente da manovre criminali può in questo caso essere scambiato con un oggetto di valore facilmente trasportabile. Per questo motivo i casi di commercio di pietre preziose grezze non contemplati dall’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD sono sottoposti al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali.

Inoltre, nel quadro del nuovo articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD, vengono sottoposte alla legge le persone che commerciano a titolo professionale metalli preziosi lavorati e pietre preziose lavorate. Ne deriva l’assoggettamento di persone attive nel commercio al dettaglio - segnatamente i gioiellieri - al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali. Per il tramite di queste disposizioni si tiene conto delle constatazioni di cui sopra relativamente al rischio di riciclaggio di denaro in questo settore e delle relative esigenze del GAFI, volte a un rapido assoggettamento di tutta questa «catena» agli obblighi di diligenza.

In considerazione del fatto che nel commercio di dettaglio dei gioielli vengono sovente pagati in contanti elevati prezzi di vendita e soprattutto del fatto, già menzionato, che tali operazioni sono particolarmente esposte al rischio del riciclaggio di denaro, l’assoggettamento del commercio di dettaglio è limitato alle transazioni in contanti a partire da un importo rilevante; viene così anche soddisfatta l’esigenza della Raccomandazione 12 c del GAFI. Non appare invece opportuno un approccio di soluzione che farebbe dipendere l’assoggettamento del commercio di dettaglio dal prezzo dei pezzi di gioielleria offerti, perché in tal caso non si terrebbe conto di fattispecie di elusione, come per esempio l’acquisto in massa.

32 L’Autorità di controllo utilizza regolarmente elenchi allestiti a livello internazionale come strumenti ausiliari di interpretazione nella definizione del concetto di settore finanziario (cfr. pubblicazione in Internet dell’Autorità di controllo: «Attività nel settore finanziario come condizione di un assoggettamento per il tramite della clausola generale dell’art. 2 cpv. 3 LRD [Tätigkeit auf dem Finanzsektor als Voraussetzung einer Unterstellung über die Generalklausel von Art. 2 Abs. 3 GwG]», del 4 novembre 2003).