Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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2.5.4.3 Commercio di immobili (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)

La Raccomandazione 12 b del GAFI esige l’assoggettamento di tutte le prestazioni di servizi nel settore del commercio di immobili, purché vengano offerte prestazioni di assistenza nello svolgimento della transazione. Questo significa che, diversamente dal regime attuale, deve essere sottoposto a un regime in materia di riciclaggio di denaro il mediatore incaricato dal venditore potenziale di un immobile di fungere da intermediario con un acquirente e successivamente di incassare per conto del venditore la totalità o una parte del prezzo di vendita presso l’acquirente. Lo stesso dicasi del commerciante di immobili che compera e vende immobili in nome proprio, ma per conto di terzi (in modo analogo al commissario di compravendita). Secondo l’interpretazione dell’articolo 2 capoverso 3 LRD dell’Autorità di controllo, entrambe queste fattispecie non sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro.

Anche la prassi dell’Autorità di controllo ripresa nel nuovo articolo 2 capoverso 3 lettera b AP LRD non contempla queste due fattispecie. Non si tratta invero di un’intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b AP LRD. Il commercio in nome proprio nel settore immobiliare costituisce un’attività commerciale, sottoposta come tale al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD. Non è invece sempre sottoposto alla legge il commerciante di immobili che provvede in nome di terzi all’incasso del prezzo di vendita.

All’atto dell’adozione della legge sul riciclaggio di denaro, il settore immobiliare ne fu escluso e il relativo campo d’applicazione venne scientemente limitato al settore finanziario, in quanto particolarmente esposto al rischio di riciclaggio di denaro. Il messaggio concernente la legge sul riciclaggio di denaro menziona però espressamente la possibilità di un’estensione del campo d’applicazione della legge ad altri settori (tra i quali quello immobiliare) qualora da nuovi accertamenti vi risulterebbe il pericolo di riciclaggio di denaro33. Sulla scorta di casi concreti esiste in Svizzera il pericolo di un’utilizzazione abusiva del commercio di immobili ai fini del riciclaggio di denaro.

Persone che commerciano in nome proprio immobili sono sottoposte al regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali, purché svolgano l’attività a titolo professionale e accettino denaro in contanti in importi rilevanti. Le Raccomandazioni del GAFI non contemplano invero il commercio di immobili per conto proprio, ma il mancato assoggettamento in questo ambito non sarebbe coerente. Se l’assoggettamento fosse limitato alle sole operazioni effettuate per conto di terzi, il classico speculatore immobiliare ne verrebbe escluso. Si tratta di una situazione ingiustificata dal profilo dei menzionati pericoli di riciclaggio di denaro, ai quali è esposto questo settore.

La compera, il risanamento e la rivendita in genere di immobili non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali finché il commercio in proprio non è esercitato a titolo professionale o finché non viene accettato denaro in contanti. Non vi è pertanto sottoposto in particolare il commercio di immobili acquistati per l’utilizzazione in proprio, utilizzati come tali durante un certo periodo di tempo, eventual-

33 Messaggio concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, del 17 giugno 1996, FF 1996 III 993 (1007 segg.).