Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
mente trasformati o ampliati con plusvalore e successivamente rivenduti con profitto.
2.6 Doppia funzione dell’Autorità di controllo
La funzione dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro come «organismo di autodisciplina» nei confronti degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e come autorità di vigilanza nei confronti degli organismi di autodisciplina ha suscitato diversi interrogativi. Si temono disparità di trattamento tra gli intermediari finanziari direttamente sottoposti e quelli affiliati a un organismo di autodisciplina. Nel suo rapporto del 21 novembre 2003, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha invitato il DFF ad analizzare criticamente tale doppia funzione.
La legge prevede l’Autorità di controllo come «istituzione collettrice» degli intermediari finanziari ai quali non corrisponde alcun organismo di autodisciplina a motivo del loro ramo settoriale o della loro lingua. Inoltre gli intermediari finanziari che si trovano in una posizione critica rispetto agli organismi di autodisciplina possono optare a favore della vigilanza da parte dello Stato al posto della vigilanza di diritto privato. Tale libertà di scelta a favore degli intermediari finanziari è già prevista esplicitamente nelle considerazioni relative all’articolo 14 capoverso 3 LRD del messaggio del 17 giugno concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (messaggio concernente la LRD, FF 1996 III 993) e ribadisce l’equivalenza dell’Autorità di controllo come autorità diretta di vigilanza nei confronti degli organismi di autodisciplina.
La rinuncia totale all’Autorità di controllo come autorità di vigilanza nei confronti degli intermediati finanziari direttamente sottoposti avrebbe come logica conseguenza l’obbligo di una loro accettazione da parte degli organismi di autodisciplina. Non è infatti possibile che un’attività nel settore finanziario possa essere svolta unicamente se l’organismo di autodisciplina è disposto ad accogliere come membro la persona o l’impresa in questione. La legge dovrebbe quindi prevedere un obbligo di accettazione, a sua volta considerato altamente indesiderato dagli interessati. Con o senza obbligo di accettazione, ne risulterebbe una polarizzazione di potere degli organismi di autodisciplina dei confronti degli intermediari finanziari, polarizzazione che potrebbe essere evitata unicamente mantenendo il sistema attualmente in vigore.
La libertà di associazione sancita dall’articolo 23 capoverso 3 della Costituzione della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce inoltre che nessuno può essere obbligato ad aderire o ad appartenere a un’associazione. Conformemente all’articolo 36 Cost., le limitazioni di questo diritto fondamentale necessitano di una base legale e devono essere giustificate dall’interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali dei terzi. Inoltre è applicabile il principio di proporzionalità. La legge sul riciclaggio di denaro prevede un’eccezione a questo principio per quanto concerne gli avvocati e i notai, dacché l’interesse alla rigida osservanza del segreto professionale deve essere valutato superiore a quello della libertà di associazione degli avvocati e dei notai che operano come intermediari finanziari. Non esistono però motivi convincenti a sostegno di un’ampia limitazione di questa libertà a scapito di tutti gli intermediari finanziari del settore parabancario, ragione per la quale una tale limitazione sarebbe anticostituzionale.