Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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Avrebbe altresì conseguenze inaccettabili per gli intermediari finanziari una normativa in virtù della quale la vigilanza diretta sarebbe ammessa unicamente se l’intermediario finanziario non avesse la possibilità di aderire a un organismo di autodisciplina o se non fosse ragionevole chiedergli di aderirvi. Questo già per il solo fatto che - in quanto associazioni di diritto privato - gli organismi di autodisciplina non sono sottoposti all’obbligo di accettazione. L’intermediario finanziario sarebbe costretto a presentare una domanda di adesione a tutti gli organismi di autodisciplina riconosciuti o a documentare all’Autorità di controllo l’inaccettabilità della sua adesione. È ovvio l’enorme dispendio amministrativo supplementare che ne deriverebbe. Inaccettabili sono pure i ritardi che ne risulterebbero.
L’Autorità di controllo considera una chance la sua doppia funzione. Come autorità amministrativa controlla gli organismi di autodisciplina organizzati conformemente al diritto privato. Tale controllo è comprensivo del loro accompagnamento e sostegno su questioni e problemi relativi ai loro membri. Affinché possa assumere in modo adeguato e conforme alla realtà questa attività di consulenza, l’Autorità di controllo deve fondarsi sulla propria esperienza sul mercato finanziario. L’orientamento sulla prassi - senza il quale l’Autorità di controllo perderebbe la sua indispensabile indipendenza - è garantito dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla sua vigilanza. Tale rapporto con la realtà consente all’Autorità di controllo di definire le esigenze poste agli organismi di autodisciplina. Grazie alla percezione propria delle difficoltà specifiche legate alla vigilanza, l’Autorità di controllo non corre il rischio di imporre agli organismi di autodisciplina esigenze troppo elevate sulla qualità della vigilanza.
Le disparità di trattamento tra intermediari finanziari direttamente sottoposti e intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina devono nondimeno essere evitate nella misura del possibile. Nel caso delle presenti modifiche della legge sul riciclaggio di denaro si persegue su più punti l’obiettivo di una migliore garanzia della parità di trattamento tra intermediari finanziari. Così, per esempio, in ambito di scambio di informazioni tra l’Autorità di controllo e gli organismi di autodisciplina, ove lo scambio di informazioni deve essere ampliato e semplificato nell’intento di promuovere una più stretta collaborazione.
Non è però possibile sopprimere tutte le disparità nel trattamento degli intermediari finanziari. Questo è dovuto principalmente al fatto che, come autorità amministrativa, l’Autorità di controllo deve osservare per legge determinati iter e procedure, mentre gli organismi di autodisciplina possono definire autonomamente le loro procedure. Va inoltre rilevato che anche a livello di organismi di autodisciplina esistono disparità di trattamento tra i membri. Dato che la legge sul riciclaggio di denaro è stata strutturata come legge quadro, gli organismi di autodisciplina dispongono di un margine relativamente ampio nell’assetto dei loro statuti e dei loro regolamenti. Tutti gli 11 organismi di autodisciplina riconosciuti dall’Autorità di controllo sfruttano in modo diverso questo margine di manovra e si differenziano in parte notevolmente. La disparità di trattamento degli intermediari finanziari da parte dell’Autorità di controllo e da parte degli organismi di autodisciplina (disparità dovuta al sistema) non è maggiore di quella che risulta dalle divergenze di regolamento dei diversi organismi di autodisciplina. Essa non va pertanto sopravvalutata.
In sintesi va constatato che la doppia funzione dell’Autorità di controllo non soltanto corrisponde alla volontà del legislatore del 1997, ma è addirittura necessaria all’a-