Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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dempimento del suo mandato legale e indispensabile dal profilo costituzionale. Questo sistema deve pertanto essere mantenuto.
2.7 Altre modifiche della LRD
2.7.1 Panoramica
Nei primi anni di applicazione della LRD è emersa la necessità di apportarvi adeguamenti in vari aspetti, benché questa legge corrisponda ampiamente alle esigenze del GAFI. L’esame dei principali bisogni ha condotto alla formulazione di proposte sui seguenti punti: miglioramento dello scambio di informazioni, adeguamento di taluni articoli alle mutate condizioni (formalismi), migliore garanzia nel settore della protezione dei dati, nonché ulteriori modifiche di diverse disposizioni. Si tratta di proposte mirate per migliorare il funzionamento della normativa e non di modifiche sostanziali dell’attuale sistema. Le presenti proposte di modifica sono altresì destinate a realizzare per quanto necessario la conformità con le Raccomandazioni rivedute del GAFI.
2.7.2 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 3 AP LRD)
L’articolo 4 capoverso 1 AP LRD consacra d’ora in poi a livello di legge il principio dell’accertamento dell’avente economicamente diritto, principio già da lungo tempo noto in Svizzera e anche applicato dalla prassi. Il principio in questione si applica già alle banche in virtù della CDB (art. 3) ed è valido già oggi per il settore parabancario. Non si tratta pertanto di una modifica della situazione giuridica attuale, bensì di una precisazione legale. Sinora la legislazione sul riciclaggio di denaro stabiliva unicamente i casi speciali in cui gli intermediari finanziari dovevano esigere una dichiarazione scritta. Per via di interpretazione il principio vigeva però già nel quadro della legislazione in vigore.
Con l’inserimento del principio dell’accertamento dell’avente economicamente diritto, la Raccomandazione 5 b del GAFI è formalmente trasposta a livello di legge. La Raccomandazione in questione enuncia il principio secondo cui la persona avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve essere accertata. Come norma di base l’avente economicamente diritto deve sempre essere noto (art. 1 della Raccomandazione). Nel senso di un approccio fondato sul rischio, possono essere accordate agevolazioni in casi circoscritti con precisione (art. 3 della Raccomandazione). La possibilità di categorizzazione delle relazioni d’affari e delle transazioni in funzione del rischio rispettivo corrisponde a una misura organizzativa e può essere disciplinata a livello di ordinanza.
L’attuale normativa sull’esigenza di una dichiarazione scritta dell’avente economicamente diritto passa senza modifiche dall’articolo 4 capoverso 1 LRD all’articolo 4 capoverso 2 AP LRD.
Nelle lettere a-c dell’articolo 4 capoverso 3 AP LRD vengono ora previste le eccezioni all’esigenza della dichiarazione scritta. Possono essere accordate eccezioni all’esigenza della dichiarazione scritta se l’accertamento dell’avente economicamente diritto non ha alcun senso come nei casi degli intermediari finanziari sottopo-