Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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sti a vigilanza nel quadro di normative speciali (cfr. lett. a), di un intermediario finanziario straniero che è sottoposto a una vigilanza equivalente (cfr. lett. b) e in caso di istituzioni di previdenza esentate dall’imposta (cfr. lett. c). Sinora la possibilità di un’agevolazione a favore delle banche era prevista dalla CDB e stabilita unicamente a livello di ordinanza per gli altri intermediari finanziari. Numerosi OAD erano incerti quanto alla base legale, ragione per la quale esitavano a prevedere eccezioni analoghe nei loro regolamenti. Grazie all’inserimento formale di questa eccezione, questa normativa si applicherà a tutti gli interessati.
L’attuale articolo 4 capoverso 2 LRD diventa l’articolo 4 capoverso 4 AP LRD.
2.7.3 Valori patrimoniali di esiguo valore (art. 7a AP LRD)
Sullo sfondo di un approccio fondato sul rischio nella lotta contro il riciclaggio di denaro, come clausola per i casi di poco conto viene inserito nella legge sul riciclaggio di denaro un nuovo articolo 7a AP LRD. Tale clausola non si riferisce all’assoggettamento degli intermediari finanziari, bensì agli obblighi di diligenza. Va così inserita una norma de minimis per determinate relazioni permanenti, come quella prevista all’articolo 3 capoverso 2 LRD relativamente alle operazioni di cassa. L’intermediario finanziario deve essere liberato dagli obblighi di diligenza degli articoli 3-7 se si tratta di importi di esigua entità e se la legittimità della relazione d’affari è latente.
Una simile clausola per i casi di poco conto contribuisce all’introduzione e all’ampliamento in Svizzera di nuovi mercati e prodotti finanziari caratterizzati da un rischio minimo di riciclaggio di denaro, come il denaro elettronico (conto elettronico per il pagamento di servizi in Internet).
Per escludere il pericolo del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ci si fonda sull’esigenza del riconoscimento della legittimità e dell’esiguità dei valori patrimoniali. Spetterà alle autorità di vigilanza stabilire nelle loro ordinanze le condizioni atte a impedire il cumulo degli importi esigui così definiti. Non deve essere tecnicamente possibile pagare in una sola volta più dell’importo stabilito. Se del caso dovranno essere impediti possibili cumuli degli importi limite.
2.7.4 Obbligo di comunicazione (art. 9 cpv. 1 AP LRD)
Le comunicazioni del sospetto secondo l’articolo 9 capoverso 1 AP LRD riguardano valori patrimoniali che sono in relazione con un reato ai sensi dell’articolo 305bis CP, provengono da un crimine, sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP). Tali comunicazioni sono da indirizzare sempre all’Ufficio di comunicazione e non alle autorità di perseguimento penale. I vantaggi sono, da un lato, l’alleggerimento delle autorità di perseguimento penale da questo tipo di comunicazioni e, dall’altro, il fatto che il Servizio specializzato sia in grado di distinguere fattispecie veramente sospette di riciclaggio di denaro da altre meno importanti e quindi effettuare un efficiente esame (art. 23 cpv. 2 LRD) per le autorità di perseguimento penale. Inoltre, la Raccomandazione numero 26 del GAFI