Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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prescrive che questo tipo di comunicazioni debbano essere indirizzate a un’autorità nazionale centrale (un ufficio di comunicazione), e non direttamente a un’autorità di perseguimento penale.
Per fornire una migliore panoramica, i motivi per una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a AP LRD vengono elencati in numeri distinti.
Il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo può subentrare già prima della conclusione vera e propria del contratto e quindi dell’avvio di una relazione d’affari. Se in un simile caso si rinuncia semplicemente all’avvio della relazione d’affari senza comunicazione del sospetto, sussiste ulteriormente il pericolo che il denaro pervenga altrimenti sulla piazza finanziaria, senza che le autorità abbiano conoscenza di un possibile sospetto di riciclaggio di denaro. Per questo motivo, conformemente alla Raccomandazione 13 del GAFI in correlazione con la Raccomandazione 5, deve essere effettuata una comunicazione se si verifica un sospetto durante il periodo di tempo che intercorre tra la fase preliminare e l’avvio vero e proprio della relazione d’affari. L’obiettivo è di informare l’Ufficio di comunicazione ed eventualmente le autorità di inchiesta penale affinché possano adottare le pertinenti misure. Per questo motivo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b AP LRD estende d’ora in poi l’obbligo di comunicazione degli intermediari finanziari anche alle situazioni di interruzione delle trattative in vista dell’avvio di relazioni d’affari prima della loro conclusione vera e propria. Si intende così impedire l’elusione dell’obbligo di comunicazione mediante interruzione delle trattative in vista dell’avvio di relazioni d’affari. Il periodo di tempo interessato è quello della fase di trattative su più settimane o addirittura su più mesi prima della conclusione del contratto. Non sono invece presi in considerazione i primi colloqui durante i quali l’intermediario finanziario non dispone ancora di informazioni sufficienti per effettuare una comunicazione. In tal caso l’intermediario finanziario ha però sempre la possibilità di far uso del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP. Ovviamente anche in questo caso la comunicazione deve essere effettuata soltanto se vi è sospetto fondato; come già esposto, ciò presuppone che l’intermediario finanziario disponga delle corrispondenti informazioni e indicazioni. Il concetto di «interruzione delle trattative» è peraltro già noto alle banche nel quadro dell’articolo 24 ORD-CFB.
2.7.5 Blocco dei beni (art. 10 AP LRD)
Un’ulteriore novità consiste nella separazione in due disposizioni distinte degli obblighi del blocco dei beni e del divieto di informare (art. 10 AP LRD: blocco dei beni e art. 10a AP LRD: divieto di informare), finora stabiliti nell’articolo 10 LRD. Gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro devono essere elencati nella legge in modo chiaro, univoco e sistematico. L’obbligo di comunicazione, l’obbligo di blocco dei beni e il divieto di informare sono in stretta relazione e costituiscono insieme un sistema. Il disciplinamento in singoli articoli contribuisce a una visione d’insieme.
L’articolo 10 AP LRD deve essere adeguato alle novità introdotte nell’articolo 9 capoverso 2 AP LRD. In questo senso viene chiarificato che, purché possibile di fatto, il blocco dei beni si applica anche ai valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 AP LRD. Ciò significa che se dispone di valori patrimoniali già al