Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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momento delle trattative in vista della conclusione del contratto, l’intermediario finanziario deve bloccarli all’atto della comunicazione all’Ufficio di comunicazione. Non esistono obblighi che vanno oltre (come ad es. un obbligo di accettazione possibilmente precoce di valori patrimoniali).
Il divieto di informare ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LRD è ora disciplinato separatamente all’articolo 10a AP LRD.
2.7.6 Divieto di informare (art. 10a AP LRD)
Il divieto di informare è d’ora in poi disciplinato separatamente in un articolo a sé stante e quindi distinto tematicamente dal blocco dei beni. Dal profilo materiale viene confermata la prassi attualmente invalsa secondo la quale l’intermediario finanziario che non è in grado di procedere al blocco dei beni può informarne l’intermediario finanziario che ne ha la facoltà. Si pensi per esempio ai gerenti patrimoniali che in genere possono disporre solo limitatamente dei beni gestiti e che, diversamente dalle banche di deposito, non possono impedire la disposizione dei beni da parte di terzi. Di fatto non è loro possibile bloccare i valori patrimoniali in caso di comunicazione. Tale blocco può essere effettuato unicamente dalla banca che tiene il conto o il deposito. In virtù del vigente divieto di informare, i gestori di patrimonio non possono di massima informare la banca interessata. Si tratta di una situazione giuridica insoddisfacente, tanto più che in Svizzera il blocco dei beni costituisce uno dei principi fondamentali della lotta contro il riciclaggio di denaro. Il blocco dei beni consente alle autorità penali di accedere a valori patrimoniali potenzialmente incriminati e serve a chiarificarne la provenienza. Per questo motivo l’intermediario finanziario che non è in grado di bloccare i valori patrimoniali deve avere il diritto di informare dell’avvenuta comunicazione l’intermediario finanziario che ha la possibilità di effettuare il blocco.
Il blocco dei beni costituisce un obbligo primario nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il divieto di informare è tra l’altro destinato alla protezione del blocco dei beni. Nelle situazioni eccezionali, come in quella dell’esempio riportato più sopra dell’intermediario finanziario impossibilitato di fatto ad effettuare il blocco dei beni, il divieto di informare può nondimeno anche impedire il blocco dei beni.
La prassi e la dottrina hanno reiteratamente posto l’esigenza di una normativa speciale che ovviasse a questa situazione eccezionale, soprattutto in considerazione del fatto che in Svizzera sono attivi numerosi gestori di patrimonio. Mediante una corrispondente interpretazione della legge è stata sinora ammessa, ad avvenuta comunicazione, l’informazione da parte di un intermediario finanziario impossibilitato ad effettuare il blocco dei beni (ad es. il gestore di patrimoni) all’intermediario finanziario avente il diritto di disposizione (ad es. la banca).
Questo modo di procedere fondato sull’interpretazione della legge va d’ora in poi sancito formalmente in una base legale (art. 10a cpv. 2 AP LRD). Il blocco dei beni è di somma importanza per le autorità di perseguimento penale ma anche dal profilo della politica estera. Per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo l’esecuzione del blocco dei beni è prioritaria. Il divieto di informare è solo leggermente limitato dalla facoltà dell’intermediario finanziario impossibilitato ad effettuare il blocco dei beni di informarne l’intermediario finan-