Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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consolidare la forte posizione a livello internazionale del mercato finanziario deve offrire al potenziale cliente una possibilità di protezione

In passato numerosi intermediari finanziari si sono opposti (anche giudizialmente) alla pubblicazione dei loro dati, perché ritenevano che la corrispondente base legale fosse insufficiente. È una conclusione alla quale giunge anche la Commissione federale per la protezione dei dati nella sua decisone n. 08/02 del 31 ottobre 2003. Visto che sinora esisteva unicamente una disposizione di diritto materiale agli articoli 7/8 Oreg-LRD, viene ora creata una nuova base legale formale sull’obbligo di pubblicazione.

Benché la pubblicazione non interessi dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati (LPD34), si tratta di dissipare l’incertezza che aveva suscitato opinioni divergenti mediante l’introduzione a livello di legge di una disposizione formalmente conforme al diritto.

I dati da pubblicare in Internet si limitano a indicazioni formali, come il nome, l’indirizzo e l’autorità di vigilanza. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, gli eventuali interessi di singoli intermediari finanziari al segreto delle loro indicazioni devono cedere il passo all’interesse pubblico superiore della lotta contro il riciclaggio di denaro e della protezione del mercato finanziario. La procedura di visualizzazione in Internet è una prestazione offerta già da tempo dall’UFAP, dalla CFB e dalla CFCG e a lungo attesa da parte del settore parabancario. L’obbligo che la legge impone all’Autorità di controllo di procedere alla pubblicazione per il tramite di una procedura di visualizzazione garantisce nel contempo l’accessibilità ai nomi, agli indirizzi e alle autorità di vigilanza di tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD. A mente della trasparenza auspicata, la pubblicazione di dati incompleti sarebbe ancora più disastrosa della mancata pubblicazione.

2.7.10 Diritto di informazione (art. 19 cpv. 2 AP LRD)

L’articolo 19 capoverso 1 LRD è mantenuto senza modifiche. Nel quadro del nuovo articolo 19 capoverso 2 AP LRD, l’Autorità di controllo ottiene per legge un diritto di informazione nei confronti di persone che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro. Per poter assumere i suoi compiti di vigilanza, segnatamente in vista della vigilanza sul mercato e per rintracciare gli intermediari finanziari che operano illegalmente, l’Autorità di controllo deve poter disporre di un diritto di informazione nei confronti degli intermediari finanziari che le sono potenzialmente sottoposti.

Conformemente all’articolo 42 capoverso 3 LRD, gli intermediari finanziari che non dispongono ancora di un’autorizzazione dell’Autorità di controllo o che non sono ancora affiliati a un OAD sottostanno alla vigilanza diretta dell’Autorità di controllo. La chiarificazione di un eventuale obbligo di assoggettamento rientra nei compiti dell’Autorità di controllo (cfr. DTF 129 II 438 consid. 4). Per esercitare tale vigilanza e per procedere all’indispensabile chiarificazione della fattispecie, la legge deve espressamente accordare all’Autorità di controllo un diritto di informazione nei confronti di questi intermediari finanziari, equivalente a quello di cui essa dispone

34 RS 235.1.