Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
2.7.13 Obbligo d’informazione e di denuncia (art. 27 AP LRD)
Lo scambio di informazioni disposto dalla legge tra organismi di autodisciplina e Autorità di controllo, come pure con le autorità speciali di vigilanza deve essere adeguato alle necessità pratiche. Lo scambio di informazioni tra gli OAD e l’Autorità di controllo abbrevia gli iter amministrativi, consentendo un risparmio di tempo. Ne consegue un aumento di efficienza della vigilanza. Il flusso di informazioni tra gli OAD e l’Autorità di controllo si è rivelato insufficiente nella prassi. In questo senso agli OAD è vietato formalmente per legge informare l’Autorità di controllo in merito a membri che non offrono per esempio più la garanzia di una gestione ineccepibile. È soltanto successivamente alla loro esclusione che gli OAD hanno l’obbligo di informarne l’Autorità di controllo (art. 27 cpv. 1 AP LRD). Se invece disdice autonomamente la sua affiliazione a un OAD, un simile membro può affiliarsi a un altro OAD e possono trascorrere mesi e anni prima che venga chiamato a rendere conto di una violazione degli obblighi di diligenza o prima che vengano prese misure per ripristinare la legalità. Questo va impedito autorizzando gli OAD a informare l’Autorità di controllo, che può se del caso prendere misure corrispondenti. Inoltre l’Autorità di controllo può garantire un eventuale coordinamento solo per il tramite di questo flusso di informazioni.
L’Autorità di controllo e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche possono viceversa trasmettere agli organismi di autodisciplina tutte le informazioni e i documenti di cui questi necessitano per l’adempimento dei loro compiti (art. 27 cpv. 1 AP LRD). Come sinora, gli OAD non devono potersi scambiare vicendevolmente informazioni; lo scambio di informazioni deve invece passare dall’Autorità di controllo, presso la quale confluiscono le informazioni.
Lo scambio reciproco di informazioni è limitato all’indispensabile per l’adempimento dell’obbligo di vigilanza sugli intermediari finanziari. Se l’informazione concerne un’altra autorità di vigilanza, l’OAD deve avere la facoltà di prendere direttamente contatto. Grazie al flusso diretto di informazione si evita un inutile onere amministrativo. All’opposto, le autorità speciali di vigilanza che necessitano di informazioni su un membro di un OAD devono rivolgersi all’Autorità di controllo, che funge da anello di collegamento (art. 29 cpv. 1 LRD).
Per adempire i suoi compiti di vigilanza sul mercato, l’Autorità di controllo necessita di tutte le informazioni enumerate nell’articolo 27 capoverso 2 lettere a-e LRD.
Sinora gli OAD dovevano unicamente informare in merito alle richieste di affiliazione respinte e alle esclusioni di intermediari finanziari. Per evitare le attività illegali, l’Autorità di controllo deve però anche essere informata tempestivamente riguardo alle disdette passate in giudicato. Dato che l’intermediario finanziario deve affiliarsi a un altro OAD o sottoporsi alla vigilanza dell’Autorità di controllo entro il termine di due mesi dalla cessazione dell’affiliazione (art. 28 cpv. 2), conformemente all’articolo 27 capoverso 2 lettere a-c LRD l’Autorità di controllo deve disporre tempestivamente di queste informazioni. Non è possibile fornire tali informazioni solo una volta per trimestre, al momento dell’iscrizione delle mutazioni nei registri. Pertanto l’articolo 29 capoverso 2 LRD impone agli OAD l’obbligo di comunicare tempestivamente questi dati all’Autorità di controllo. In considerazione del fatto che l’esclusione costituisce la sanzione più severa da parte di un OAD e che nella maggior parte dei casi questa sanzione viene pronunciata per violazione degli obblighi di diligenza - circostanza che riduce sensibilmente la facoltà di un intermediario finan-