Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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conclusioni sulla sua attività e a scopi statistici. Per alleviare l’onere amministrativo lo scambio di informazioni a favore dell’Ufficio di comunicazione deve essere sistematico e non a richiesta.

L’articolo 29a capoverso 3 AP LRD introduce un nuovo diritto di informazione a favore delle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e dell’Autorità di controllo da parte delle autorità penali. Per tener conto dell’interesse relativo al perseguimento penale, l’autorità penale gode di un margine di manovra riguardo all’ampiezza e al momento della comunicazione. Bisogna pure tenere debitamente conto degli interessi delle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e dell’Autorità di controllo preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Per le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e per l’Autorità di controllo è importante sapere se è in corso un’inchiesta penale o una procedura contro un’impresa sottoposta a vigilanza. Gli atti di queste procedure possono contenere elementi probatori che consentono di trarre conclusioni su attività esercitate e affari conclusi in precedenza. Questo può avere ripercussioni sulla garanzia dell’adempimento degli obblighi conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro richiesta dalla legge. La visione degli atti delle autorità penali fornisce alle autorità di vigilanza interessate le informazioni necessarie per negare autorizzazioni, ordinare provvedimenti e revocare autorizzazioni. In questo modo - e sovente unicamente seguendo questa via - le autorità di vigilanza possono adempiere la loro funzione preventiva e adottare attivamente misure di vigilanza per la protezione della reputazione e dell’integrità della piazza finanziaria svizzera come pure per la protezione dei creditori e della funzionalità del mercato.

A causa dell’assenza di una chiara base legale, le autorità penali cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione non potevano sostenere il lavoro delle autorità di vigilanza attraverso informazioni e atti della loro procedura penale. Una collaborazione efficiente e necessaria non era giuridicamente garantita. L’assenza di una simile base legale costituiva una lacuna della legge. Lo scambio di informazioni è soprattutto indispensabile ai fini del coordinamento, per evitare doppioni se non addirittura ostacoli reciproci tra la procedura penale e quella di vigilanza.

Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o l’Autorità di controllo sono inoltre tenute a coordinare i loro eventuali interventi presso un intermediario finanziario con le autorità di perseguimento penale competenti. Consultano le autorità di perseguimento penale prima di trasmettere informazioni e documenti da esse ricevuti (art. 29a cpv. 4 AP LRD). Con questa disposizione si vuole garantire che interventi delle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o dell’Autorità di controllo presso un intermediario finanziario non compromettano un procedimento penale in corso. È auspicabile che le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l’Autorità di controllo si consultino con la relativa autorità di perseguimento penale già alla ricezione di informazioni e documenti su come e quando le informazioni ricevute possano essere utilizzate o rese accessibili a persone coinvolte nel procedimento o a terzi. Se questa esigenza nasce solo dopo, dovranno consultare previamente le autorità di perseguimento penale. Questa concertazione è importante in particolare - ma non solo - nei casi di pericolo di collusione.

Per non compromettere un procedimento penale in corso, all’articolo 29 capoverso 3 AP LRD è stabilito che un procedimento penale in corso non può essere pregiudicato dallo scambio di informazioni.