Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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2.7.17 Scambio di informazioni dell’Ufficio di comunicazione (art. 29b AP LRD)

Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche come pure tra l’Ufficio di comunicazione e l’Autorità di controllo deve essere sistematizzato e precisato. Inoltre va disciplinato nella legge il contenuto dei dati che devono essere trasmessi sistematicamente e spontaneamente.

La Raccomandazione 31 del GAFI prevede lo scambio di informazioni tra le autorità interessate. La nuova normativa dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29b AP LRD si limita alle comunicazioni relative a sospetti, trasmesse dall’Ufficio di comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Non sono interessate dallo scambio di informazioni le comunicazioni archiviate dall’Ufficio di comunicazione, ossia le comunicazioni non trasmesse. Le comunicazioni trasmesse contengono però sovente informazioni importanti per le autorità di vigilanza. Il fatto che un’altra autorità (ad es. un’autorità di perseguimento penale) indaghi su un intermediario finanziario può perlomeno costituire un serio indizio della necessità di intervento a livello di vigilanza. Per questo motivo è d’ora in poi prevista la possibilità di un simile scambio sistematico di informazioni.

All’elaborazione e alla trasmissione di dati personali si applica la legge sulla protezione dei dati. Per motivi legati alla legislazione sulla protezione dei dati è indispensabile una base legale formale per il previsto scambio di dati. Tale base legale deve altresì disciplinare quali dati possono essere scambiati. Per non pregiudicare il capitale di fiducia di cui gode l’Ufficio di comunicazione, si procede al solo scambio delle informazioni più necessarie, ossia quelle di cui abbisognano le autorità di vigilanza per l’adempimento dei loro compiti. Se l’autorità di vigilanza designata da leggi specifiche o l’Autorità di controllo necessitano di informazioni più ampie di quelle espressamente menzionate all’articolo 29b capoverso 2 AP LRD, essa le potrà richiedere di volta in volta per il tramite dell’assistenza amministrativa.

Le autorità di vigilanza devono conoscere l’ambito di inchiesta delle autorità di perseguimento penale per non intralciarne le indagini con le loro attività. È soltanto al momento in cui disporranno di questa informazione che le autorità di vigilanza potranno se del caso assumere un comportamento adeguato. Viene così evitato il pericolo di avvertire involontariamente gli intermediari finanziari passibili di pena (pericolo di collusione). Pertanto, conformemente all’articolo 23 lettera d, l’Ufficio di comunicazione segnala alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e all’Autorità di controllo a quale autorità di perseguimento penale ha trasmesso la sua notifica di sospetto. Il capoverso 4 impone pertanto alle autorità di vigilanza l’obbligo supplementare di coordinare le loro attività con quelle delle competenti autorità di perseguimento penale.

2.7.18 Assistenza amministrativa dell’Autorità di controllo (art. 31 cpv. 2 lett. c AP LRD)

La disposizione sull’assistenza amministrativa dell’Autorità di controllo rimane materialmente invariata. L’articolo 31 capoverso 2 lettera c AP LRD viene unicamente adeguato a una modifica di natura organizzativa, in quanto la decisione