Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
stituite da sistemi di trasmissione digitale basati sul protocollo Internet. Le nuove soluzioni tecniche dovrebbero permettere risparmi per il servizio universale e lo sviluppo di nuove prestazioni innovative su un’infrastruttura unica.
Il collegamento a banda larga viene incluso nel servizio universale. In questo modo si tiene conto dei bisogni della società e dei futuri sviluppi di Internet, che presuppongono la messa a disposizione di tutta la popolazione di collegamenti a banda larga con applicazioni sempre più efficienti.
Art. 20 cpv. 1
Questo capoverso determina il punto terminale di rete di un collegamento d’utente fisico, attraverso il quale devono essere messe a disposizione le prestazioni del servizio universale (prestazioni alla presa) e corrisponde all’art. 19 cpv. 1 lett. a ora in vigore. Questa modifica si è resa indispensabile per adattare la struttura dell’ordinanza alla situazione attuale: l’art. 19 contempla solo le prestazioni del servizio universale, mentre l’art. 20 definisce il collegamento per l’accesso alle prestazioni del servizio universale.
Art. 20 cpv. 2
Il capoverso 2 descrive i collegamenti di rete fissa e le rispettive funzionalità. L’utente è libero di scegliere uno di questi tipi di collegamento basati sulle funzionalità dei collegamenti analogico e ISDN e sui prodotti a banda larga attualmente offerti sul mercato. La descrizione in base alle funzionalità garantisce la neutralità dal punto di vista tecnologico. Viene sancito che tipi di servizi di telecomunicazione devono essere accessibili ma non in che modo devono essere forniti.
Un canale vocale permette a un terminale vocale (apparecchio telefonico o computer con software adeguato) di accedere al servizio telefonico pubblico del concessionario del servizio universale conformemente all’art. 19 cpv. 1 lett. a oppure di un altro fornitore di prestazioni del servizio universale, a dipendenza della scelta fatta dall’utente (libera scelta di fornitore di servizi).
Il concessionario del servizio universale attribuisce all’utente un numero del piano di numerazione telefonico pubblico E.164 (numero di chiamata), utilizzato per l’indirizzamento unico dell’utente o del terminale vocale.
L’utente ha diritto a un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico conformemente all’art. 29.
La trasmissione dati a banda stretta è una trasmissione di dati da un punto terminale di rete a un punto terminale di rete con una velocità dell’ordine di grandezza di quella di un modem in banda vocale oppure ISDN, ossia una velocità tra i 15 e i 128 kbit/s.
Per collegamento a banda larga s’intende una trasmissione di dati con una velocità minima di 600 kbit/s nella direzione “rete - utente” e di 100 kbit/s nella direzione “utente - rete” (600/100 kbit/s), come ad esempio possibile con ADSL o modem via cavo.
Art. 20 cpv. 2 lett. a
Questo tipo di collegamento ha le funzionalità del collegamento analogico esistente (cfr. art. 20 cpv. 1 vigente). Offre un canale vocale per effettuare chiamate telefoniche e permette la trasmissione di dati a banda stretta. A dipendenza della tecnologia impiegata è possibile utilizzare contemporaneamente collegamenti vocali e di trasmissione dati. L’accesso a Internet non è incluso.
Art. 20 cpv. 2 lett. b
Questo tipo di collegamento ha le stesse funzionalità del collegamento ISDN esistente (cfr. art. 20 cpv. 2 vigente) con due canali di comunicazione per voce e trasmissione dati a banda stretta. L’accesso a Internet non è incluso.