Allegato 9 (OLR1, OLR2)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 3 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OLR 1, OLR 2 Allegato 9
3 I controlli delle aziende sono effettuati presso la3 Abrogato
sede sociale dell’azienda o nelle sue succursali (art.
18 cpv. 4). Se la sede sociale dell’azienda non è
ubicata nel Cantone in cui è immatricolato il veicolo,
il Cantone d’immatricolazione informa l’autorità
competente per il controllo dell’azienda. Se l’azienda
registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta
l’articolo 13 lettere b, c e d, tali dati possono essere
trasmessi all’autorità di controllo anche per via
elettronica nella forma da essa richiesta e
rispettando le necessarie misure di sicurezza.
Spiegazioni:
I controlli e il rapporto sono d’ora in poi disciplinati nell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS). Il rapporto è presentato ogni anno, conformemente al diritto comunitario vincolante per la Svizzera (direttiva 88/599).
I controlli delle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo su strada e nelle aziende (disposizioni generali, frequenza dei controlli e oggetto del controllo) sono ora disciplinati nell’OCCS e pertanto il capoverso 2 va abrogato.
Il capoverso 3 è ripreso integralmente nell’OCCS.