Allegato 9 (OLR1, OLR2)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 3 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OLR 1, OLR 2 Allegato 9
IX. c. Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 25 cpv. 4 Art. 25 cpv. 4
4 I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di4 I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassì debbano riempire, al posto del libretto di lavoro tassì debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro che applicheranno al (art. 17 e 18), carte di lavoro. Le carte di lavoro parabrezza del veicolo in maniera ben visibile. Le devono contenere le principali indicazioni previste carte di lavoro devono contenere le principali nel libretto di lavoro.
indicazioni previste nel libretto di lavoro e
soggiacciono all'approvazione dell'Ufficio federale.
Spiegazioni:
Queste prescrizioni non hanno più alcun senso e non sono già più seguite dai Cantoni (obbligo dell’approvazione).
Poiché nella revisione per l’introduzione dell’odocronografo digitale verrà adeguato anche l’art. 25 cpv. 2 OLR 2 (abrogazione dell’obbligo dell’approvazione di disposizioni cantonali e comunali), deve essere adeguato anche l’art. 25 cpv. 4 OLR 2.
IX. d. Modifiche OLR 2 che entrano in vigore unitamente all’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (cfr. allegato 1)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 28 cpv. 2 lett. d Art. 28 cpv. 2 lett. d
2 Chiunque contravviene alle disposizioni sul
Abrogato
controllo (art. 15-23), segnatamente:
d. chi ostacola l'autorità d'esecuzione nei suoi
controlli, rifiuta a essa l'accesso all'azienda o la
consegna dei documenti di controllo o le
informazioni necessarie oppure le rilascia
informazioni inveritiere,
Spiegazioni:
La disposizione penale del cpv. 2 lett. d è trasferita nell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale e pertanto qui va stralciata.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 31 cpv. 1, 2 e 3 Art. 31 cpv. 1, 2 e 3
1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l'esecuzione e designano le autorità competenti per l’esecuzione. presentano ogni due anni una relazione all'Ufficio
federale.
2 Le autorità d'esecuzione effettuano controlli sulla2 Abrogato
strada e nelle aziende.
3 I controlli delle aziende sono effettuati presso la3 Abrogato
sede sociale delle imprese o nelle succursali (art. 23
cpv. 4). Se la sede sociale dell'azienda non si trova
nel Cantone dove il veicolo è immatricolato, il
Cantone d'immatricolazione informa l'autorità
competente per il controllo dell'impresa.
Spiegazioni:
I controlli delle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo su strada e nell’azienda (disposizioni generali, frequenza dei controlli e oggetto del controllo) vengono ora disciplinati nell’OCCS per cui qui va abrogato il capoverso 2. In futuro si rinuncia al rapporto in connessione con l’OLR 2. Il capoverso 3 viene ripreso integralmente nell’OCCS.