Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine

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Eliminazione dei conflitti di interesse e di obiettivi tra i ruoli della Confederazione

Al numero 1.2 sono stati descritti i conflitti di interesse e di obiettivi della Confederazione legati all'esercizio dei suoi ruoli di legislatore, regolatore e proprietario. Con la vendita della sua partecipazione in Swisscom, la Confederazione può concentrarsi sui precipui compiti statali di regolatore e legislatore e assolverli in maniera coerente, senza dover osservare le limitazioni imposte dalla politica in quanto proprietaria23.

Aspetti di politica di sicurezza della cessione della maggioranza delle azioni

Nel suo rapporto del 30 novembre 2001 alla Commissione della politica di sicurezza delle Camere federali sulla sicurezza delle infrastrutture della radiodiffusione e della telecomunicazione in Svizzera in situazioni straordinarie24, il Consiglio federale aveva ritenuto che la privatizzazione costituiva un rischio per la sicurezza di dette infrastrutture (cfr. n. 4.2.2.1 del suddetto rapporto). Esso consigliava parimenti di applicare in maniera coerente l'articolo 47 LTC a tutti i gestori importanti delle infrastrutture di comunicazione, di attualizzare regolarmente i bisogni e di negoziarli con i fornitori di prestazioni imponendo, se del caso, delle condizioni. Inoltre, la creazione all'estero di centri per l’esercizio delle reti veniva descritta come causa di dipendenza da non sottovalutare (cfr. n. 4.2.1.5). Per prevenire questo rischio, il Consiglio federale ha imposto ai fornitori, incaricati di assicurare i servizi di telecomunicazione anche in situazioni straordinarie, l'obbligo di garantire che la necessaria infrastruttura possa essere esercitata all'interno del Paese e in modo indipendente (cfr. art. 66 cpv. 2 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione, OST; RS 784.101.1).

Già in occasione della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni nel 1998, il legislatore aveva incaricato il Consiglio federale di adottare le misure necessarie per garantire i servizi di telecomunicazioni in situazioni straordinarie (art. 47 LTC) . Dando seguito a tale mandato, il Consiglio federale ha emanato le necessarie prescrizioni esecutive all'articolo 66 e seguenti OST. Il sistema attuato funziona indipendentemente dalla questione se i fornitori di servizi di telecomunicazione che devono fornire tali prestazioni in caso di situazioni straordinarie sono controllati dallo Stato o sono in mano a privati.

Di principio, gli organi incaricati di preparare le trasmissioni nelle situazioni straordinarie di cui all'articolo 67 OST (esercito, protezione civile, l'approvvigionamento economico, gli stati maggiori di comando, la polizia, i pompieri e gli enti cui gli organi pubblici affidano compiti di salvataggio e di assistenza sanitaria, gli organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili) ordinano le prestazioni di cui hanno bisogno su base contrattuale; se non raggiungono nessun accordo dopo aver emesso una pubblica gara, essi possono chiedere all'UFCOM, rispettivamente alla ComCom, di obbligare un concessionario

23 Al riguardo cfr. il rapporto sulla liberalizzazione delle prestazioni in Svizzera nel confronto con l'UE, Segretariato di Stato dell'economia seco, 2005, pag. 75 (disponibile in tedesco e francese).

24 Disponibile sotto www.ofcom.ch/imperia/md/content/francais/medieninformationen/sicherheitsbericht_f.pdf (disponibile in tedesco e francese).