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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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professionali attestate, gli interessi dei debiti commerciali nonché le perdite. Entrambi i coniugi devono invece sempre comprovare l’attività lucrativa indipendente svolta in responsabilità comune, con contributi adeguati, e la pretesa a un’uguale rimunerazione che ne risulta. I contratti di società e di lavoro nonché il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali forniscono al riguardo importanti punti di riferimento.

Se l’attività indipendente è svolta da uno dei coniugi e l’altro coniuge collabora alla professione in posizione subordinata, l’indennità corrisposta a quest’ultimo deve soddisfare gli usuali valori di mercato.

Tutti i proventi di origine diversa, segnatamente anche quelli da attività lucrativa dipendente o dalla previdenza, sono attribuiti al coniuge che ne ha diritto.

I debiti privati e gli interessi passivi dei coniugi sono pure attribuiti in ragione della metà a ciascun coniuge. Gli interessi passivi privati nonché le spese per gli immobili (spese di manutenzione, premi delle assicurazioni, costi dovuti all’amministrazione da parte di terzi) possono essere trasferiti all’altro coniuge, nella misura in cui non possono essere computati, quindi non «esauriti», nel reddito netto del coniuge in questione (a seguito di reddito netto insufficiente).

3.1.2.3 Imposizione dei figli

I figli minorenni devono essere tassati con i genitori. Questa regolamentazione si impone soprattutto per motivi di economia procedurale. Un’imposizione separata dei figli aumenterebbe considerevolmente il numero di contribuenti e quindi degli atti concernenti le tassazioni. Infine, tramite transazioni a livello di sostanza all’interno della famiglia, un’imposizione separata dei figli permetterebbe di conseguire notevoli risparmi fiscali.

I figli minorenni devono pertanto essere tassati come oggi in modo indipendente solo per il loro reddito da attività lucrativa. L’attribuzione degli altri redditi e della sostanza ai fattori dei genitori si orienta di principio in base all’autorità parentale. Sei i genitori convivono, i fattori fiscali dei figli sono attribuiti per metà a entrambi i coniugi. Se i genitori sono divorziati o separati legalmente o di fatto ed esercitano entrambi l’autorità parentale, ciascuno di essi è tassato sulla metà dei fattori fiscali dei figli. Se uno solo dei genitori esercita l’autorità parentale, solo tale genitore è tassato sui fattori fiscali dei figli.

Inoltre i figli minorenni rispondono solidalmente - come oggi - con i loro genitori della quota loro afferente dell’imposta complessiva di entrambi i genitori, sino a concorrenza di tale quota.

3.1.2.4 Regolamentazione dell'amministrazione della sostanza

I costi di amministrazione della sostanza da parte di terzi possono di norma essere dedotti. In caso di imposizione individuale, potrebbero essere effettuati trasferimenti mirati di reddito tra i coniugi. Al fine di frenare questo genere di abusi, che nella tassazione si potrebbero a malapena esaminare, l’amministrazione della sostanza privata che un coniuge effettua per conto dell’altro coniuge non giustifica una deduzione del compenso corrisposto a tal fine.