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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine
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3.1.2.5 Deduzioni concernenti i figli
Nel caso dell’imposizione individuale di coniugi con figli, si pone la questione di come debbano essere ripartite tra i due coniugi le deduzioni per i figli (deduzione per figli, deduzione per le assicurazioni dei figli). Al riguardo il legislatore ha a disposizione diverse possibilità.
A titolo di esempio può essere adottata la presunzione legale secondo cui il partner con il reddito netto più elevato provvede in modo essenziale al sostentamento dei figli e quindi può far valere il diritto alla deduzione per figli completa. Tale presunzione può eventualmente essere confutata dai coniugi se dimostrano che il partner con il reddito più basso provvede al sostentamento dei figli16.
Il gruppo di lavoro Imposizione individuale ha proposto di ripartire tra i coniugi non separati legalmente e di fatto proporzionalmente al loro reddito netto le deduzioni per i figli. Il vantaggio di questa soluzione è che nel caso in cui un coniuge non dispone di alcun reddito netto, l’altro coniuge può far valere la deduzione integrale delle deduzioni per i figli. Nel caso di una proporzione di reddito netto dei coniugi di 50/50 le deduzioni sono ripartite per metà e nel caso di una proporzione di reddito netto dei coniugi di 70/30 in funzione di tale proporzione17.
Tuttavia ai fini dei calcoli del modello dell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale, per motivi pratici si potrebbe partire dal presupposto di una ripartizione equa tra i coniugi delle deduzioni per i figli. Ciononostante una possibile conseguenza di questa ripartizione fissa è che una parte delle deduzioni vada persa, ad esempio, quando uno dei coniugi non consegue alcun reddito. Per considerazioni di equità occorre tuttavia stabilire in una disposizione che determinate deduzioni, non esaurite da un coniuge, possono essere trasferite all’altro coniuge.
3.1.2.6 Trasferibilità delle deduzioni
La questione della trasferibilità delle deduzioni non si pone solo per le deduzioni per i figli, ma ad esempio anche nel caso della deduzione per oneri assicurativi. Per legge ogni persona deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera18. Qualora un coniuge non può finanziare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in virtù dell’obbligo di assistenza coniuga-
16 Cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung), Berna, 1998, pag. 73.
17 Con questa regola di attribuzione possono sorgere alcuni problemi all’atto della compilazione della dichiarazione d’imposta se vengono presentate due dichiarazioni separate. Se del caso, i contribuenti non sono in grado di determinare con precisione, prima della tassazione, le deduzioni alle quali hanno diritto e quindi di determinare esattamente il reddito imponibile, in quanto il calcolo della deduzione da attribuire proporzionalmente al reddito netto necessita di conoscenze precise dei fattori fiscali dell’altro coniuge. In caso di matrimonio integro si può di norma partire dal presupposto che i coniugi non rifiutano di informarsi reciprocamente in merito ai propri fattori fiscali. Tanto più che in virtù del diritto civile ogni coniuge può richiedere al proprio partner informazioni sul suo reddito, sulla sua sostanza e sui suoi debiti. Nell’epoca dell’elaborazione elettronica delle dichiarazioni d’imposta si può presupporre che le deduzioni non esaurite vengano accreditate automaticamente.
18 Art. 3 cpv. 1 LAMal.