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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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3.1.2.11 Situazione dei coniugi nella procedura fiscale

I coniugi esercitano separatamente – salvo alcune eccezioni24– diritti e doveri procedurali. Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali ai coniugi avvengono separatamente.

Nel caso dell’imposizione individuale si parte di principio dal presupposto che i coniugi compilino due dichiarazioni d’imposta separate. Esiste tuttavia anche la possibilità di dichiarare tutti i redditi e valori patrimoniali dei coniugi in una dichiarazione congiunta, a patto che i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente da quelli dell’altro coniuge nella stessa dichiarazione d’imposta25.

Per quanto concerne la procedura di reclamo e i rimedi giuridici va osservato che le tassazioni dei coniugi possono influenzarsi vicendevolmente ad esempio nel caso di attribuzione ambigua di determinati redditi o deduzioni. Se un coniuge presenta reclamo contro la propria tassazione, occorre pertanto giungere alla conseguenza giuridica che la tassazione dell’altro coniuge non cresce in giudicato nonostante quest’ultimo non abbia presentato reclamo. Il partner del reclamante deve in seguito essere invitato a compartecipare alla procedura del suo coniuge. Il copartecipe deve poter godere di un ampio diritto di esaminare gli atti. Del resto gli spettano gli stessi obblighi di parte del reclamante. Se i due coniugi presentano reclamo in modo indipendente l’uno dall’altro, entrambe le procedure devono essere unite. Al riguardo i coniugi formano un litisconsorzio.

3.1.2.12 Responsabilità dei coniugi

Nel caso dell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale i redditi della sostanza privati nonché la sostanza privata dei coniugi sono dichiarati in un foglio comune e solo successivamente ripartiti in ragione di metà a ciascuno dei coniugi, indipendentemente dalle loro pretese di diritto civile. In questo settore parziale continuano a sussistere obblighi procedurali comuni. L’effettiva capacità economica individuale di un coniuge non ha alcuna rilevanza nell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria. Se si dovesse prevedere una responsabilità separata per questo modello, il coniuge che sotto il profilo del diritto civile non dispone di alcuna sostanza, o dispone di una sostanza esigua, dovrebbe rispondere delle imposte sulla metà della sostanza e del reddito della sostanza dell’altro coniuge. Una simile normativa svantaggerebbe il coniuge economicamente più debole. Affinché l’autorità fiscale abbia la possibilità di intervenire primariamente nei confronti del coniuge al quale i fattori fiscali devono essere attribuiti nell’ottica del diritto civile, occorre prevedere in questo modello una responsabilità solidale dei coniugi analogamente al diritto attuale concernente l’imposta federale diretta26.

24 In questo caso la dichiarazione della sostanza privata e dei redditi della sostanza in un foglio comune costituisce l’eccezione.

25 Con una dichiarazione congiunta ci si allontana tuttavia dall’obiettivo vero e proprio dell’imposizione individuale, ossia di compilare una propria dichiarazione d’imposta e di eseguire la procedura fiscale indipendentemente dall’altro coniuge, in altre parole di sbrigare autonomamente le questioni fiscali.

26 Art. 13 cpv. 1 LIFD.