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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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coniugi con reddito unico e dei concubini con reddito unico. I concubini con un solo reddito sopportano sostanzialmente un onere fiscale maggiore rispetto ai coniugi con un solo reddito nella stessa situazione, dato che i concubini non godono dello splitting parziale. I concubini con reddito unico, tuttavia, costituiscono una categoria di contribuenti piccola e rivestono dunque poca importanza all’interno della complessa struttura delle relazioni a livello di oneri fiscali.

I coniugi con un solo reddito pagano in ogni caso molte meno imposte delle persone sole. Nonostante la deduzione per l’economia domestica, le persone sole, a seconda della fascia di reddito, devono sopportare oneri supplementari considerevoli rispetto ai coniugi.

Rispetto al diritto vigente (anno di base 2006; stato prima delle misure immediate), nel sistema di splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi, a pagare in parte molte più imposte sono soprattutto le famiglie monoparentali, i concubini e le persone sole a seconda della fascia di reddito. Nel caso delle famiglie monoparentali ciò è dovuto principalmente alla tariffa unitaria maggiormente progressiva rispetto ad oggi compensata solo parzialmente dalla prevista deduzione per famiglie monoparentali. L'onere fiscale maggiore dei concubini e delle persone sole deve essere pure ricondotto all’inasprimento della tariffa.

I coniugi con un solo reddito, i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati sono invece in parte considerevolmente sgravati rispetto al diritto in vigore.

3.3.4 Ripercussioni finanziarie

3.3.4.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione

Come nel caso dell’imposizione individuale e dello splitting totale, lo splitting parziale (divisore 1,7) con opzione di tassazione per i coniugi è stato calcolato in modo che le minori entrate fiscali si aggirino sui 900 milioni di franchi62 (= 10% del gettito previsto per il periodo fiscale 2008 dell’imposta federale diretta per le persone fisiche). Ciò significa che, per ogni modello, si ammettono oneri fiscali supplementari per singole categorie di contribuenti rispetto al diritto in vigore. Questi oneri supplementari sono da ricondurre alla migliore osservanza possibile delle relazioni tra gli oneri fiscali sviluppate dalla dottrina e giurisprudenza.

3.3.4.2 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni

Come già indicato in precedenza, attualmente 12 Cantoni prevedono lo splitting in differenti forme63. Qualora il modello «splitting parziale con opzione di tassazione per i coniugi» venisse scelto come modello di base per l’imposizione dei coniugi e della famiglia, la LAID dovrebbe imperativamente prescrivere ai Cantoni l'obbligo di introdurre un sistema di splitting e d’imposizione individuale, altrimenti in diversi Cantoni sussisterebbero tre diversi modelli di imposizione. Nel caso dell’imposta federale diretta, un coniuge avrebbe la possibilità di scegliere tra la tassazione congiunta con splitting e l’imposizione individuale. A livello cantonale, tuttavia, questi verrebbe per esempio tassato nell'ambito di una doppia tariffa.

62 Cfr. numero 3.1.4.1

63 Cfr. numero 3.2.2