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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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Per ragioni amministrative e di sistematica fiscale, i Cantoni dovrebbero quindi essere tenuti a prevedere anche a livello cantonale un diritto di opzione per i coniugi comprendente esclusivamente una tassazione congiunta con splitting e un’imposizione individuale.

Le ripercussioni finanziarie sui Cantoni nel caso del passaggio a tale modello non possono essere calcolate. Certo è che anche in questo caso, con la scelta del divisore di splitting, con una nuova struttura tariffale e con nuovi importi per le deduzioni le ripercussioni sulle entrate fiscali nell’ottica della politica finanziaria possono essere influenzate in modo da non generare, per quanto possibile, ulteriori perdite a livello di gettito. È comunque scontato che i Cantoni parteciperanno alle minori entrate tramite le loro quote cantonali all’imposta federale diretta.

3.3.5 Ripercussioni sui contribuenti

Ogni opzione possibile all'interno del diritto fiscale pone esigenze sempre più elevate nei confronti dei contribuenti. Essi devono infatti confrontarsi con i diversi modelli e le loro conseguenze. Soprattutto per quanto riguarda il sistema sempre più complesso dell’imposizione della famiglia, diventa difficile procurarsi una visione generale della situazione e valutare le ripercussioni di entrambe le opzioni sul proprio onere fiscale. Non bisogna inoltre escludere che sempre più contribuenti dovranno fare capo a consulenti fiscali, con un conseguente aumento dei costi o delle relative richieste nei confronti delle autorità fiscali.

In Germania, dove è in vigore un diritto di opzione simile a quello proposto in questa sede, circa il 98 per cento dei coniugi sceglie la tassazione congiunta, mentre solo il 2 per cento l'imposizione individuale64. Tuttavia, in Germania il divisore di splitting è pari al 2,0. Nel caso di un divisore minore (1,7) bisogna partire dal presupposto che una percentuale leggermente più alta di coniugi farà ricorso al diritto di opzione.

Riguardo all’imposta federale diretta, i coniugi con reddito unico sceglierebbero in ogni caso lo splitting parziale, dato che per essi questo sistema si rivela essere più vantaggioso. Al contrario, i coniugi con doppio reddito con una ripartizione dei redditi molto uniforme opterebbero soprattutto per l’imposizione individuale. Ciò vale pure per i coniugi con doppio reddito con una ripartizione leggermente meno uniforme nel caso di salari relativamente elevati.

3.3.6 Ripercussioni sull’amministrazione

Le legislazioni tributarie sia a livello federale sia a livello cantonale devono contemplare al tempo stesso due differenti varianti di tassazione, fatto che gonfia le leggi in modo considerevole. Ciò è in contraddizione con l’esigenza ripetutamente formulata da più parti per una semplificazione dell’amministrazione e una maggiore trasparenza all’interno del diritto fiscale.

Se ogni diritto di opzione previsto nell’ambito del diritto fiscale può essere esercitato ogni anno, ne risulta un onere di lavoro supplementare per le autorità fiscali. La tassazione delle persone fisiche costituisce un procedimento di massa che deve essere ampiamente automatizzato soprattutto nel caso della tassazione annua po-

64 Cfr. numero 3.3.7.