Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine

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3.1.2 Conseguenze sulle finanze e sul personale della Confederazione

Sulla base dell’articolo 11 capoverso 3 AAS il contributo finanziario della Svizzera per la sua partecipazione alla FRONTEX è stimato oggi a circa 1,9 milioni di franchi svizzeri in media all’anno. Tale importo non sarà necessariamente identico ogni anno e potrà variare in base alle circostanze e alle esigenze dell'Agenzia. Occorre inoltre stabilire come finanziarlo. Attualmente il piano finanziario non contiene alcun mezzo per disciplinare il versamento di tale contributo. Questa spesa è prevista per la prima volta nel preventivo 2008 e nel piano finanziario 2009 - 2011. Poiché il contributo è dovuto soltanto al momento della formalizzazione della partecipazione, per principio il primo versamento dovrebbe avvenire al più presto nel 2009, sempre che la procedura d'approvazione dello scambio di note e dell'accordo amministrativo complementare in Svizzera e nella Comunità nonché la ratifica dell’Accordo di associazione a Schengen e Dublino12 da parte dell’UE e della CE, all’inizio del 2007, seguano il loro corso normale. Per contro, la partecipazione della Svizzera alla FRONTEX non comporta un aumento dell’effettivo di personale.

3.2 Conseguenze a livello cantonale e comunale

I cantoni partecipano all’applicazione degli Accordi di associazione a Schengen assumendosi in maniera generale dei costi supplementari dovuti all’attuazione degli sviluppi dell’acquis di Schengen , in particolare nell'ambito della polizia. Quasi tutti i cantoni di frontiera affidano al Corpo delle guardie di confine l’esecuzione, al confine o nella zona di confine, di alcune attività inerenti ai compiti di polizia. Tuttavia, nella maggior parte degli aerodromi doganali nonché presso gli aeroporti nazionali di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo il controllo delle persone viene effettuato dalla polizia cantonale, mentre quello del traffico transfrontaliero delle merci dall’Amministrazione federale delle dogane. Gli aeroporti per i voli in provenienza o a destinazione di una località esterna allo spazio Schengen sono considerati frontiere esterne a Schengen13.

I cantoni interessati potrebbero essere invitati a partecipare a taluni progetti pilota della FRONTEX o a recepire i provvedimenti comuni di formazione. È per contro escluso che debbano mettere del materiale a disposizione della FRONTEX in quanto l’articolo 7 del regolamento prevede che ciò avvenga su base volontaria.

3.3 Conseguenze economiche

La FRONTEX non ha conseguenze economiche.

3.4 Conseguenze nel settore informatico

La ripresa del regolamento FRONTEX non ha conseguenze sull’informatica.

12 FF 2004 5755

13 FF 2004 5440