Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine

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sicurezza interna, risponde all’interesse di tutti i suddetti Stati (cfr. anche il messaggio concernente gli Accordi bilaterali II, FF 2004 5375). L’Agenzia ha assunto le proprie funzioni il 1° maggio 2005. La sua sede è a Varsavia (Polonia). Presso di essa lavorano attualmente 67 collaboratori. In collaborazione con gli Stati membri interessati, la FRONTEX ha già effettuato numerosi interventi, segnatamente nel campo dell'immigrazione illegale alle frontiere marittime dell'Europa meridionale.

I compiti della FRONTEX, la cui importanza è determinante nella concezione della protezione delle frontiere esterne, dovrebbero essere estesi nel corso dei prossimi anni. L'UE sta attualmente discutendo ad esempio della possibilità di istituire dei team d'intervento rapidi, costituiti da volontari, per proteggere le frontiere esterne; se del caso, la FRONTEX sarebbe incaricata di decidere l’intervento mirato di tali squadre. La Svizzera partecipa alle discussioni nell’ambito dello sviluppo dell’acquis di Schengen.

1.2 Sviluppo dell’acquis di Schengen

Il regolamento FRONTEX costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’Accordo di associazione a Schengen3. Il 26 ottobre 2004 l’UE ha notificato alla Svizzera l’adozione del suddetto regolamento.

2 Ripresa del regolamento FRONTEX in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen

2.1 Contenuto del regolamento FRONTEX

La ripresa del regolamento FRONTEX consente alla Svizzera di prender parte alle attività dell'Agenzia. Esso prevede una partecipazione al relativo consiglio di amministrazione. Conformemente all’articolo 21 capoverso 3 del suddetto regolamento la natura e l’estensione della partecipazione del nostro paese ai lavori della FRONTEX, in particolare per quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale, devono tuttavia essere precisate in un accordo complementare.

Obiettivi e compiti

L’articolo 1 concerne l’istituzione della FRONTEX. Esso fissa i suoi obiettivi, ovvero migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. Vi si precisa inoltre che la FRONTEX garantisce in particolare il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri. Il capoverso 4 definisce ciò che si intende per frontiere esterne.

Conformemente all’articolo 2 la FRONTEX coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne. Inoltre, essa offre assistenza per quanto riguarda la formazione dei corpi nazionali

3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS; FF 2004 5747)