Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine

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risulta dall’articolo 166 capoverso 2 Cost. (vedi cifra 2.2.2). La partecipazione della Svizzera all’Agenzia non implica l’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto d'approvazione non sottostà dunque al referendum obbligatorio ai sensi dell'articolo 140 Cost.

Giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d cifre 1 – 3 Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale, comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sottostanno al referendum facoltativo.

La partecipazione della Svizzera alla FRONTEX è denunciabile nel rispetto delle modalità pertinenti, ovvero delle condizioni menzionate agli articoli 7 e 17 AAS. L'attuazione del regolamento FRONTEX in Svizzera richiede una modifica della legge sulle dogane. Il decreto d’approvazione sottostà al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost. per i trattati internazionali visto che si tratta di disposizioni importanti. La qualifica dell’Agenzia quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 2 Cost. è rimasta aperta in quanto la participazione della Swizzera alla FRONTEX sottostà al referendum facoltativo.

6.2 Compatibilità con il dritto internazionale

La ripresa del regolamento FRONTEX e le modifiche legislative che essa implica sono compatibili con il diritto internazionale.

6.3 Decreto d’approvazione

La ripresa del regolamento FRONTEX necessita, per la sua attuazione, un adeguamento a livello legislativo. Il progetto di modifica della legge sulle dogane è incluso nel decreto d’approvazione conformemente all’articolo 141a capoverso 2 Cost. Tale soluzione è conforme al principio costituzionale dell’unità della materia e tiene conto della prassi delle autorità federali per quanto concerne l’approvazione e l’attuazione dei trattati internazionali (cfr. cifra 6.2 del messaggio concernente gli Accordi bilaterali II; FF 2004 5585).

L’articolo 2 del decreto federale autorizza inoltre il Consiglio federale a convenire con la CE le modalità di partecipazione della Svizzera alla FRONTEX, segnatamente i suoi diritti di voto in seno al consiglio di amministrazione e la sua partecipazione finanziaria. Tale competenza si concretizzerà mediante la conclusione di un accordo amministrativo complementare, simile a quello che la CE sta per concludere con l'Islanda e la Norvegia. Come menzionato alla cifra 1.3.2, la partecipazione finanziaria della Svizzera è predefinita all’articolo 11 capoverso 3 AAS; l’accordo tra la CE, l’Islanda e la Norvegia rinvia, a tal proposito, alla disposizione pertinente dell’Accordo di associazione. Inoltre, la delega è formulata in modo restrittivo e prevede che il Consiglio federale sia abilitato a concludere un accordo solo se la partecipazione finanziaria è determinata sulla basa del metodo di calcolo previsto all’articolo 11 capoverso 3 AAS. Tale delega consente una semplificazione della procedura, evitando la presentazione di un secondo decreto federale al Parlamento dopo la negoziazione dell’accordo amministrativo complementare.