Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine
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L’articolo 33 contiene una clausola in virtù della quale la FRONTEX si sottopone a una valutazione esterna indipendente entro tre anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni.
2.2 Procedura di ripresa
2.2.1 In generale
L’articolo 7 ASS prevede una procedura speciale per la ripresa degli sviluppi dell’acquis di Schengen. In tal modo, ogni suo sviluppo viene notificato alla Svizzera dopo l’adozione da parte degli organi competenti a livello di UE. Il nostro paese riprende i nuovi sviluppi mediante uno scambio di note che rappresenta, dal punto di vista della Svizzera, un trattato di diritto internazionale pubblico. In funzione del loro contenuto, la responsabilità dell’approvazione degli Accordi compete al Consiglio federale e al Parlamento. Il popolo può invece esprimersi nell’ambito del referendum facoltativo.
Per gli sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dall’UE o dalla CE dopo la ratifica dell’Accordo di associazione ma prima della sua entrata in vigore (come è il caso per quanto riguarda il regolamento FRONTEX), la Svizzera deve notificare la ripresa dell’atto legislativo in questione entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore dell'AAS.
Se l’Assemblea federale è competente per concludere un trattato relativo alla ripresa di uno sviluppo dell’acquis di Schengen o se l’attuazione dell’atto legislativo da riprendere implica delle modifiche legislative a livello federale o cantonale, la Svizzera deve informare il Consiglio o la Commissione che potrà essere vincolata dall’atto giuridico “soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali” (articolo 7 capoverso 2 lettera b AAS)4. Il termine massimo di cui dispone la Svizzera per riprendere e attuare nel proprio diritto nazionale uno sviluppo dell'acquis di Schengen è di due anni, compreso l'eventuale referendum; tale termine decorre a partire dall’entrata in vigore dell’AAS. La Svizzera ha ratificato l’AAS il 20 marzo 2006, mentre l’UE e la CE dovrebbero per principio firmarlo all’inizio del 2007. L’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la ratifica da parte dell’Unione europea e della Comunità europea.
2.2.2 Competenza per l’approvazione
I trattati relativi alla ripresa degli sviluppi dell’acquis di Schengen sono per principio approvati dall’Assemblea federale, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (articolo 166 capoverso 2 Cost.) oppure se si tratta di un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA5.
La partecipazione della Svizzera alla FRONTEX non può essere considerata uno sviluppo di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA poiché implica degli obblighi finanziari non trascurabili (vedi cifra 3.1.2). La competenza del Consiglio federale di concludere un tale trattato non è d’altronde prevista da un’altra legge o un altro trattato internazionale. Lo scambio di note relativo alla
4Cfr. la nota di risposta allegata