Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine
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ripresa nel diritto interno del regolamento FRONTEX deve dunque essere approvato dall’Assemblea federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost.
2.3 Necessità di concludere un accordo amministrativo complementare
Analogamente all’Islanda e alla Norvegia, la Svizzera deve ancora concludere con la CE un accordo amministrativo complementare che disciplinerà le modalità della sua partecipazione all’Agenzia, segnatamente le questioni della partecipazione finanziaria o dei diritti di voto in seno al consiglio di amministrazione. Onde evitare di appesantire la procedura presentando due progetti all’Assemblea federale, si è previsto - nel decreto federale - di delegare la competenza di concludere tale accordo al Consiglio federale. La delega è formulata in modo restrittivo nella misura in cui è limitata alla conclusione dell’accordo amministrativo; essa enumera i punti che il Consiglio federale può concludere. Benché l’accordo non esista ancora, il suo contenuto è praticamente noto in quanto si ispirerà all'accordo simile parafato il 18 maggio 2006 tra la CE, l’Islanda e la Norvegia6. Il Consiglio dovrebbe sottoscriverlo prossimamente. Anche il metodo di determinazione della partecipazione finanziaria è già noto poiché disciplinato dall’AAS (vedi cifra 3.1). L’accordo dovrebbe dunque rinviare unicamente alla disposizione pertinente dell’AAS in quanto sono possibili soltanto le fluttuazioni annuali del contributo descritte alla cifra 3.1.2. Qualora la CE dovesse proporre un altro contributo finanziario, la delega della competenza al Consiglio federale prevede un limite oltre il quale esso non può più concludere alcun accordo. In tal caso la competenza spetterebbe all’Assemblea federale.
2.4. Possibili conseguenze di una mancata ripresa
Se la Svizzera non dovesse partecipare alla FRONTEX, l’UE potrebbe applicare la procedura speciale, prevista nell'AAS7, che porta a una sospensione nonché a una cessazione degli Accordi di associazione a Schengen e Dublino.
3 Conseguenze
3.1 Conseguenze finanziarie
Giusta l’articolo 29 capoverso 1 del regolamento le entrate della FRONTEX sono segnatamente costituite da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea nonché da un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le spese della FRONTEX comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative. A tenore dell’articolo 21 capoverso 3 del regolamento FRONTEX i paesi associati
6 Cfr. la proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa alla ratifica, a nome della Comunità europea, di un accordo tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM (2006) 178 final)
7 Vedi cifra 2.6.7.5 del messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II;