Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine
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3.5 Altre conseguenze
Grazie alla collaborazione tra gli Stati in materia di sorveglianza e di controllo maggiori alle frontiere, la FRONTEX dovrebbe rivelarsi uno strumento efficace per il mantenimento della sicurezza interna e la lotta contro l’immigrazione clandestina; essa consentirà parimenti di ottenere mezzi esteri supplementari in caso di situazione di crisi alle frontiere. La FRONTEX dovrebbe pertanto contribuire alla sicurezza interna.
4 Programma di legislatura
Nel programma di legislatura 2003 – 2007 del 25 febbraio 200414 si fa riferimento ai messaggi per la ratifica dei nuovi accordi bilaterali con l'UE.
5 Modifica della legge sulle dogane
La legge del 18 marzo 200515 sulle dogane deve essere adeguata in modo da consentire all’Amministrazione delle dogane di mettere a disposizione di Stati esteri il proprio materiale di sorveglianza delle frontiere. Tale modifica deve essere inserita all’articolo 92 della suddetta legge.
Articolo 92 capoverso 3 (nuovo)
L’articolo 7 del regolamento FRONTEX16 prevede che gli Stati membri possono essere indotti a fornire il materiale operativo di controllo e sorveglianza, volontariamente e su base temporanea, ad altri Stati membri che ne facessero richiesta. Per materiale operativo s’intendono ad esempio veicoli speciali, videocamere o binocoli a infrarossi. La legislazione doganale svizzera autorizza la messa a disposizione di personale nell’ambito di missioni internazionali, ma non disciplina il prestito del materiale di sorveglianza delle frontiere.
Il nuovo articolo 92 capoverso 3 crea da un canto l’autorizzazione di principio necessaria per mettere a disposizione il materiale operativo di controllo e sorveglianza delle frontiere nell’ambito di missioni internazionali e autorizza d’altro canto l’Amministrazione delle dogane a fornire tale materiale alla FRONTEX o ad altri Stati esteri nell’ambito dei provvedimenti internazionali, consentendo così di agire rapidamente in caso di crisi.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e referendum
Il decreto federale relativo alla partecipazione della Svizzera alla FRONTEX si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. La competenza dell’Assemblea federale
14 FF 2004 969
15 FF 2005 2057
16 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1