Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine
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delle guardie di confine, segnatamente mediante la definizione di standard europei. L’Agenzia aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, effettua analisi dei rischi nonché segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne. Infine, essa coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente sul territorio nazionale degli Stati membri.
L'articolo 3 indica le competenze della FRONTEX in materia di operazioni congiunte e di progetti pilota alle frontiere esterne. Per "operazioni congiunte" s'intendono le attività operative svolte da due o più Stati membri, eventualmente in collaborazione con l'Agenzia, al fine di rafforzare la sorveglianza e il controllo su una parte delle frontiere esterne. Per "progetti pilota" s'intendono le attività operative legate alla sorveglianza e al controllo delle frontiere esterne volte a esaminare la possibilità di utilizzare determinati metodi operativi e/o determinate attrezzature tecniche.
Conformemente all’articolo 4 la FRONTEX prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato. Le prime vengono impiegate per valutare i rischi di immigrazione clandestina presso tutte le frontiere esterne dell'Unione europea, mentre le seconde pongono l'accento sulle particolarità locali di determinate parti delle frontiere esterne o su determinate tendenze del modus operandi dell’immigrazione clandestina.
L'articolo 5 disciplina la questione della formazione dei corpi nazionali delle guardie di confine degli Stati membri e degli istruttori a livello europeo nonché quella dei corsi e seminari supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
Giusta l’articolo 6 la FRONTEX seguirà da vicino gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne. A titolo esemplificativo dei tipi di ricerche che l’Agenzia dovrebbe seguire si possono citare quella relativa ai sistemi di rilevazione di immigrati clandestini nascosti in autovetture, autocarri o treni nonché gli studi scientifici indipendenti concernenti gli schemi di immigrazione clandestina.
L’articolo 7 precisa che la FRONTEX crea e conserva un registro centralizzato delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli altri Stati membri, i quali, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea.
L'articolo 8 disciplina la questione del sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne. Tale assistenza può consistere in un'attività di coordinazione con altri Stati membri o nel distaccamento di esperti.
L’articolo 9 dispone che la FRONTEX offra l’assistenza necessaria per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, istituendo ad esempio una rete di punti di contatto, tenendo un registro aggiornato delle risorse e delle installazioni esistenti e disponibili oppure emanando delle linee direttive e delle raccomandazioni specifiche alle operazioni di rimpatrio congiunte.