Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 13 pagine

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L’articolo 11 precisa che la FRONTEX può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

L’articolo 13 stabilisce che la FRONTEX può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi.

L’articolo 14 consente l'agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e le autorità competenti di paesi terzi.

Struttura e finanziamento dell’Agenzia

L’articolo 15 precisa che la FRONTEX è dotata di personalità giuridica, che ne garantisce l’indipendenza per quanto attiene alle questioni tecniche nonché l’autonomia dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario.

Giusta l’articolo 18 all’Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

L’articolo 20 definisce i poteri del consiglio di amministrazione, che nomina il direttore esecutivo, adotta, a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro della FRONTEX per l’anno successivo e stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia.

A tenore dell’articolo 21 capoverso 1 il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Il capoverso 3 del suddetto articolo statuisce che i paesi associati all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi Accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano tra l'altro la natura, l'estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori della FRONTEX, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

L’articolo 24 disciplina la procedura di votazione precisando che il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto e che ciascun membro dispone di un solo voto. Tuttavia, secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera c, il programma di lavoro per l’anno successivo viene adottato a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto e, giusta l’articolo 26 capoverso 2, la nomina del direttore esecutivo è decisa a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

L’articolo 25 dispone che la FRONTEX è diretta dal suo direttore esecutivo, indipendente nell’espletamento delle sue funzioni. Esso definisce le funzioni e i poteri del direttore esecutivo, nominato dal consiglio di amministrazione per cinque anni.

L’articolo 29 disciplina i requisiti finanziari precisando in particolare che le entrate della FRONTEX sono costituite da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea nonché da un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

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