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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Agricoltura

Art. 174d Caso di sospetto

1 In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per l’azienda detentrice di bovini in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto;

b. l’esame di tutti gli animali ricettivi al virus BVD.

2 Il sospetto è considerato confutato se l’analisi virologica di tutti gli animali è risultata negativa.

Art. 174e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di bovini. Egli ordina inoltre:

a. la macellazione dell’animale infetto;

b. le analisi necessarie per la rilevazione di altri vettori virali nell’azienda detentrice di animali;

c. l’individuazione e l’analisi virologica della madre e, in caso di femmina infetta, di tutti i discendenti diretti;

d. l’individuazione delle vacche gravide di altri effettivi sospette di contaminazione in seguito a contatti con l’animale infetto e l’analisi virologica dei loro vitelli dopo la nascita.

2 Egli revoca il sequestro dopo che tutti gli animali infetti dell’azienda sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

Art. 174f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

II

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

2

1. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005

Art. 3 cpv. 1 lett. h e cpv. 3

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

h. per i bovini, lo stato sanitario dell’animale e dell’azienda detentrice di animali riguardo alla BVD.

3 I dati di cui al capoverso 1 lettere g e h vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso 1 lettera h vanno notificati entro una settimana.

2 RS 916.404