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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine
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Agricoltura
Art. 174d Caso di sospetto
1 In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per l’azienda detentrice di bovini in questione:
a. il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto;
b. l’esame di tutti gli animali ricettivi al virus BVD.
2 Il sospetto è considerato confutato se l’analisi virologica di tutti gli animali è risultata negativa.
Art. 174e Caso di epizoozia
1 In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di bovini. Egli ordina inoltre:
a. la macellazione dell’animale infetto;
b. le analisi necessarie per la rilevazione di altri vettori virali nell’azienda detentrice di animali;
c. l’individuazione e l’analisi virologica della madre e, in caso di femmina infetta, di tutti i discendenti diretti;
d. l’individuazione delle vacche gravide di altri effettivi sospette di contaminazione in seguito a contatti con l’animale infetto e l’analisi virologica dei loro vitelli dopo la nascita.
2 Egli revoca il sequestro dopo che tutti gli animali infetti dell’azienda sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.
Art. 174f Vaccinazioni
Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.
II
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.
2
1. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005
Art. 3 cpv. 1 lett. h e cpv. 3
1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:
h. per i bovini, lo stato sanitario dell’animale e dell’azienda detentrice di animali riguardo alla BVD.
3 I dati di cui al capoverso 1 lettere g e h vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso 1 lettera h vanno notificati entro una settimana.