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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Agricoltura

Art. 126 lett. f

Abrogata

Art. 129 cpv. 3 lett. a

3 L’analisi comprende:

a. per i bovini: Brucella abortus, Coxiella burnetii , IBR-IPV (analisi sierologica) e la diarrea virale bovina (analisi virologica o immunoistochimica);

Titolo prima dell’art. 174a

Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)

Art. 174a Campo d’applicazione e diagnosi

1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il virus BVD nei bovini (Bovinae). Gli articoli 174c-174e si applicano alle aziende detentrici di bovini che hanno attuato interamente il programma di eradicazione di cui all’articolo 174b.

2 È diagnosticata la BVD quando viene messo in evidenza il virus BVD mediante una procedura autorizzata dall’Ufficio federale.

3 L’Ufficio federale emana direttive tecniche sui requisiti dei laboratori, sul prelievo di campioni e sui metodi di analisi.

Art. 174b Programma di eradicazione

1 Tutte le aziende detentrici di bovini devono attuare un programma per eradicare la BVD. Il programma di eradicazione comprende una prima e una seconda fase.

2 La prima fase va dal 1° ottobre 2007 fino, al massimo, al 31 dicembre 2007. In questo lasso di tempo il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti:

a. l’analisi virologica di tutti gli animali della specie bovina per la rilevazione del virus BVD, esaminando contemporaneamente tutti gli animali di un’azienda.

b. il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di animali dal prelievo di campioni fino all’elaborazione dei risultati delle analisi e all’eventuale eliminazione degli animali infetti;

c. la macellazione di tutti gli animali infetti.

3 Sono esclusi dai provvedimenti della prima fase le aziende detentrici di animali dalle quali i bovini sono trasferiti soltanto per consegna diretta al macello e nelle quali non sono nati vitelli.

4 Nelle aziende detentrici di animali che hanno avviato il programma di eradicazione non possono essere introdotti bovini provenienti da aziende che non hanno ancora cominciato il programma.